4/4/19 Oggetto:
Modifica art 27 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) vigente
La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’Art.
27 comma 5 del Regolamento per LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
recita: “5. La parte variabile e
la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei
seguenti casi:
a)
Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono
costituite e sono state ammesse, anche in passato, come parte civile in
processi Antimafia;
b)
Abitazioni occupate da nucleo monoparentale con presenza di persone non
autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento e che usufruiscono dei
benefici di cui alla legge 104 art.3 c.3;”
ConsideratO che per la persona
disabile la permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del suo
naturale tessuto sociale d’appartenenza, costituisce un normale inserimento sociale
e un benessere psicofisico;
ConsideratO che riconoscere ai
nuclei familiari con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto
all’accompagnamento, la riduzione del 50% sulla tassa sui rifiuti (TARI)
rientra nella logica di favorire il mantenimento della persona disabile nella
propria abitazione e nel proprio nucleo familiare;
ConsideratO che incoraggiare ed aiutare a
mantenere la persona disabile nella abitazione di famiglia, libera il Comune
dalla spesa di soluzioni residenziali di gran lunga più costose;
ConsideratO che la Federazione Movimento Noi
Liberi Regionale, formata da associazioni di famiglie e persone disabili
appartenenti alla Regione Sicilia , rappresentata dall’associazione Amici di
Agrigento ONLUS in persona del Presidente sig.ra Angela Zicari, con sede ad Agrigento
nella via Kennedy n. 5 ha manifestato l’esigenza di un maggiore aiuto alle
famiglie dei disabili;
Tutto
quanto considerato
PROPONE di DELIBERARE
La
modifica dell’art 27 comma 5 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) vigente in modo che diventi:
“La parte variabile e la parte
fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei seguenti
casi:
a)
Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono
costituite e sono state ammesse, anche in passato, come parte civile in
processi Antimafia;
b) Abitazioni di famiglie con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento e che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104 art.3 c.3 il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 25.000,00;”
Relazione
Per l’esperienza maturata durante questi anni
di Consiglio, la tempestività delle risposte è importantissima e utile per i
cittadini e anche, a volte, per chi risponde alla domanda perché propone un
momento di riflessione sull’argomento trattato.
Aspettare che un numero congruo di domande
costituisca per realizzare una seduta di Consiglio che sia economicamente
“sostenibile” rischia di far perdere il
senso delle domande che, in questi anni, sono state superate dagli eventi.
Per questo è importante introdurre dei
momenti di confronto nelle sedute di Consiglio che, tra l’altro, in questi anni
sono spesso iniziate in ritardo per
mancanza di numero legale, l’introduzione, in testa alla seduta, di un
momento per rispondere alle interrogazioni potrebbe far superare il problema
anche questo portatore di inutile spreco di pubblico denaro.
Tale possibilità è inserita nei regolamenti
comunali di tanti comuni. Anche nel nostro Comune è prevista tale disposizione
che, con questa modifica si intende meglio regolare.
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere di codesto
Comune
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
CONSIDERATO che perché le
risposte alle domande dei Consiglieri siano valide bisogna assicurare che siano
tempestive;
CONSIDERATO
che l’art 32 “TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE (QUESTION TIME)”
recita:
“1. oltre a quanto
previsto dall'articolo precedente le interrogazioni a risposta orale dei
consiglieri vengono trattate in un' apposita seduta a tal fine convocata,
oppure nella stessa giornata di altra adunanza consiliare, con indicazione,
nell' avviso di convocazione, dell' orario e
dei tempi da dedicare alla trattazione.
2.
È pertanto facoltà della Conferenza dei Capi-Gruppo convocare una seduta non
cadenza periodica non inferiore a 30
giorni con alI'O.d.g. iscritte tutte le interrogazioni.
3.
Nella seduta dedicata esclusivamente alla trattazione delle interrogazioni non
può essere trattato alcun altro argomento.
4.
Le modalità e.le procedure di convocazione sono quelle previste per il
Consiglio comunale.
5.
Le interrogazioni devono consistere in una sola domanda formulata in modo
chiaro e conciso su un argomento specifico.
6.
I consiglieri presentano le interrogazioni all'Ufficio della Presidenza del
Consiglio che dopo l'avvenuta segnatura nell'apposito registro, le trasmetterà
al Sindaco entro sette giorni lavorativi
precedenti la seduta consiliare fissata per il Question time. Entro lo
stesso termine, il Sindaco comunicherà
l'elenco degli assessori che interverranno alla seduta.
7,
Vengono inserite, per la risposta orale, anche all' ordine del giorno, nel
rispetto dell' ordine cronologico di presentazione, le interrogazioni di cui il
Consigliere richiedeva risposta scritta a cui l'Amministrazione non ha risposto
nei termini.
8.
L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di
presentazione nel quali: sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se
il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la
sua interrogazione, questa viene rinviata alla seduta successiva, appositamente
dedicata al question time ai sensi del presente articolo.
9.
Nella seduta dedicata esclusivamente alla trattazione delle interrogazioni a
risposta orale, con le modalità di cui ai commi precedenti, non è prescritto
alcun numero legale. Devono però essere presenti il Presidente o chi
legittimamente lo sostituisce a norma del presente regolamento, il Segretario
Generale o il suo vice, gli interroganti, il Sindaco o l'Assessore delegato.
10.
Se l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione,
l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per
l'interrogante di sua ripresentazione.
11.
Se è assente l'Assessore competente, la risposta viene, comunque, fornita dal
Sindaco o da un Assessore a ciò appositamente delegato.
12.
L’illustrazione è contenuta nel tempo massimo di sette minuti. La risposta è
contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire
solo il consigliere interrogante con una
dichiarazione, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di tre
minuti. Non è possibile ulteriore
replica del rispondente.
13.
Se l'interrogazione è stata presentata da più consiglieri, il diritto di
illustrazione e di replica spetta ad uno
solo di essi, di regola il primo firmatario.
14.
Le interrogazioni relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate,
previo assenso degli interroganti, contemporaneamente.
15
. Alle sedute di cui al presente articolo deve essere comunque garantita la
massima diffusione mediante !'invito agli organi di informazione.”
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
A) Che l’articolo 32 “TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI A
RISPOSTA ORALE (QUESTION TIME)” venga cassato e sostituito con il seguente
nuovo articolo 32 “TRATTAZIONE nel
QUESTION TIME DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE:
“Articolo
32 “TRATTAZIONE nel QUESTION TIME DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE
1.
All'inizio
di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che
sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai trenta
e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle
interrogazioni a risposta orale. La Conferenza dei Capigruppo può decidere la
trattazione delle interrogazioni a risposta orale, per un tempo definito,
all'inizio di altre adunanze del Consiglio.
2.
I
consiglieri presentano le interrogazioni per la risposta orale all'Ufficio
della Presidenza del Consiglio che, dopo l'avvenuta segnatura nell'apposito
registro, le trasmetterà tempestivamente al Sindaco in modo che le riceva
almeno sette giorni lavorativi prima della seduta consiliare fissata per le
risposte. Con il consenso del Sindaco, tale termine può essere ridotto sino a
quattro giorni.
3.
Alle
interrogazioni a risposta orale risponde il Sindaco, ovvero uno o più assessori
da lui delegati. Il Sindaco, entro il giorno lavorativo precedente la seduta, comunicherà l'elenco degli assessori che
interverranno per le risposte.
4.
Il
primo dei firmatari di una interrogazione, con lettera al Presidente del
Consiglio Comunale, può richiedere che una interrogazione a risposta orale sia
trasformata in interrogazione a risposta scritta.
5.
Vengono
inserite, per la risposta orale, anche all' ordine del giorno, nel rispetto dell'
ordine cronologico di presentazione, le interrogazioni di cui il Consigliere
richiedeva risposta scritta a cui l'Amministrazione non ha risposto nei
termini.
6. Trascorsi quindici
giorni dalla richiesta di risposta ad una interrogazione, se non è stata possibile
la programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del
Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta
utile e il Sindaco, o un suo delegato, è tenuto alla trattazione della stessa.
7.
In
caso ci sia bisogno di dividere in più adunanze le interrogazioni pervenute, si
procede nella divisione in modo che la metà di quelle trattate in ogni seduta sia
stata sottoscritta da consiglieri delle minoranze consiliari.
8.
Per
il momento della seduta dedicato alla trattazione delle interrogazioni a
risposta orale non è prescritto alcun numero legale, devono però essere
presenti il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce a norma del presente
regolamento, il Segretario Generale o il suo vice, gli interroganti, il Sindaco
o l'Assessore delegato secondo il comma 3.
9.
Se
l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione,
l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per
l'interrogante di sua ripresentazione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco
o l'Assessore delegato per giustificati motivi, il Presidente ne dispone la
trattazione per la seduta successiva prevista per le interrogazioni per il
question time, salvo rinuncia del presentatore.
10.
L’illustrazione
è contenuta nel tempo massimo di sette minuti. La risposta è contenuta nel
tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il
consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo il suo intervento
entro il tempo massimo di tre minuti. Non è
possibile ulteriore replica del rispondente.
11.
Se
l'interrogazione è stata presentata da più consiglieri, il diritto di
illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo
firmatario. La replica può essere affidata anche ad un Consigliere firmatario
diverso da quello che ha illustrato il quesito.
12.
Le
interrogazioni relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate,
previo assenso degli interroganti, contemporaneamente.
13.
Il
Presidente, terminato il tempo della seduta destinato alle interrogazioni,
comunica al Consiglio l'elenco di tutti le interrogazioni ammesse e l'ordine di
trattazione delle stesse, nonché, eventualmente, l'elenco delle interrogazioni
per il question time a risposta immediata inammissibili secondo il comma 2 dell’art
32 bis. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa replica.”
B) che venga inserito un
articolo 32 bis nel “REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio
comunale” che abbia questa formulazione:
Articolo 32 bis “TRATTAZIONE NEl question time dELLE
Interrogazioni a risposta immediata”
1.
Se
per un quesito, derivante da fatti recenti avvenuti o resi noti in un momento
successivo alla convocazione del Consiglio Comunale, si richiede una risposta
immediata, perché connotato da urgenza e/o attualità politica e riguardante
questioni di particolare importanza relative all'attività dell'Amministrazione,
è il Presidente che, sentito l'ufficio di Presidenza, decide in merito alla
sussistenza dei requisiti di urgenza ed importanza.
2.
In
caso di riscontrata carenza di urgenza ed importanza, anche parziale, dichiara
l’interrogazione inammissibile dandone comunicazione all'interpellante, il
quale ha la facoltà di inserirlo nell’elenco delle interrogazioni da trattare
nel question time o di trasformarlo in un’interrogazione a risposta scritta.
3.
Il
Presidente provvede a trasmettere tempestivamente ai capigruppo consiliari
copia delle interrogazioni per il question time ammesse.
4.
Le
interrogazioni urgenti, per cui si richiede una risposta immediata, devono
essere presentate entro le ore nove del giorno lavorativo antecedente a quello
previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati.
La
programmazione definitiva dei question time da trattarsi in ogni seduta è
effettuata dal Presidente entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente
a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati.
5.
L’interpellante
illustra brevemente, entro tre minuti, il quesito a risposta immediata.
Il
Sindaco o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere
immediatamente ai question time loro rivolti, contenendo la risposta nel
termine di cinque minuti. Il presentatore dell'interpellanza ha facoltà di
replicare per non più di due minuti.
6.
In
ogni adunanza il tempo dedicato alla discussione delle interrogazioni a
risposta immediata non può essere
superiore ai 30 minuti, da svolgersi dopo la discussione delle interrogazioni
per il question time già programmate e prima dell’inizio delle discussioni in
OdG della seduta.
7.
Se
l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione,
l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per
l'interrogante di sua ripresentazione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco
o l'Assessore delegato per giustificati motivi, il Presidente ne dispone la
trattazione per la seduta successiva prevista per le interrogazioni per il
question time, salvo rinuncia del presentatore.
23/3/19 Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale consistente nella modifica dell’art 28 del REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio comunale
Relazione
Le proposte di delibera presentate dai
Consiglieri possono avere un parere negativo o condizionato dai dirigenti
competenti.
Prima di arrivare alle commissioni competenti
per lo studio e i pareri, sarebbe il caso che i proponenti fossero a conoscenza
dei pareri espressi dai dirigenti per, eventualmente, ripensare o modificare la
proposta.
E’ capitato, infatti, che in sede di
Consiglio venga ritirata o modificata la proposta dagli stessi proponenti. Spesso
i lavori del Consiglio si sono allungati, con onerose spese di stenotipia, perché
ci si è fatti carico, in quella sede, di un lavoro di cesellamento della
proposta che poteva essere fatto prima.
Se il proponente viene avvisato dell’arrivo
dei pareri potrà scegliere di modificare prima gli atti, in modo che lo studio
degli stessi non gravi né il bilancio comunale né il lavoro delle commissioni
consiliari.
Per il Consigliere, visti i tempi lunghissimi
in cui restano spesso incagliati negli uffici, risulta difficoltoso ricordare addirittura
quali atti ha presentato alla Presidenza del Consiglio comunale.
E’ necessario, dunque, che l’Ufficio di
Presidenza, che rappresenta il Consigliere o il gruppo di Consiglieri
proponenti, si faccia carico di ricordare agli uffici preposti l’esistenza dell’atto
depositato e richieda l’apposizione del parere entro i tempi previsti dalla
regolamentazione vigente relativa ai procedimenti amministrativi. I tempi
dovrebbero essere indicati in specifici regolamenti comunali infatti l’art.
151, comma 5, TUEL rinvia al regolamento di contabilità per la disciplina delle
modalità con le quali il parere di regolarità contabile deve essere reso;
mentre per quanto attiene al parere di regolarità tecnica, ben può provvedere
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Inoltre la LEGGE 7
agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi all’ Art. 16. (Attivita' consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere
i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro ((venti)) giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo' superare
i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
Quindi sembrerebbe sia 20 giorni il termine
entro cui debbano essere forniti anche i pareri tecnico e contabile.
La sottoscritta
Marcella Carlisi, Consigliere di codesto Comune
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL all’art 49;
VISTA LEGGE 7 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” all’art 2;
VISTO il Regolamento sul
procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 62 del 18/05/2010;
VISTO il Regolamento
Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del
19/02/2013;
VISTA la LEGGE 7 agosto
1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi all’ Art. 16;
VISTO l'art 28 “PROPOSTE DI
DELIBERAZIONI D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI” del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" che dice: “1. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella
competenza del Consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una
relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente ed è
inviata all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, il quale,previa
acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la iscrive all'ordine del giorno
del primo Consiglio utile per la trattazione.
2. Il consigliere
proponente può avvalersi della collaborazione degli uffici della presidenza del
Consiglio comunale ovvero degli uffici e del personale messi a disposizione dei
gruppi
consiliari, per la
predisposizione della proposta di deliberazione e della relazione illustrativa
di cui al comma 1”.
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
L’aggiunta
dei seguenti commi 3 e 4 all’articolo 28 “PROPOSTE DI DELIBERAZIONI
D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI” del REGOLAMENTO per il funzionamento del
Consiglio comunale:
3.
L’ufficio
di Presidenza si coordina con il Segretario generale affinché i pareri previsti
dall’art 49 del TUEL siano apposti entro i tempi indicati dalle norme cogenti.
9/2/19 Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Relazione
Si propone la modifica vista la necessità di
assicurare l’adeguata manutenzione del manufatto sepolcrale, obbligo che grava
in primis sul fondatore concessionario del sepolcro. Al fine di assicurare la
continuità dell’osservanza di tale obbligo anche in seguito alla morte del
fondatore/concessionario del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa del
fondatore subentrino nella posizione del concessionario originario mediante il
subentro o voltura della concessione amministrativa.
Il ricorso al subentro nella posizione del
concessionario, permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni
giuridiche che già facevano capo al concessionario originario.
Il regolamento del Comune di Agrigento
all’art 48 comma 3, recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario
di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori,
escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano
titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”
Ciò implica che in caso di un figlio unico
che abbia già acquistato una concessione per se non abbia titolo sulla
concessione dei genitori, dovendo trasferirli magari nella propria per poter
continuare a prendersi cura della loro ultima dimora. Quando il rapporto
concessorio cessa e spira (per causa fisiologica o disfunzionale, qui poco
importa) si procede d’ufficio all’estumulazione, altrimenti avremmo
un’occupazione abusiva e “sine titulo”, ovvero illegittima, di un sepolcro
privato.
Oppure se un concessionario decede ed ha più
figli hanno titolo alla concessione solo quelli che non ne hanno acquistato nel
frattempo o ereditata un’altra e quindi le spese di eventuali manutenzioni sono
a carico dei soli concessionari pur ospitando la sepoltura familiari comuni e
non perdendo gli altri familiari il diritto alla sepoltura.
Si ricorda che il DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
che l’Art. 63. Comma 1. Dice che: “I concessionari devono mantenere a
loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di
conservazione i manufatti di loro proprieta'. “, ciò è ricordato anche dal
comma 1 dell’ Art.
46 del regolamento comunale di polizia mortuaria: “1. La manutenzione delle
sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od
installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e
straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse
di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di
decoro, sia di sicurezza o di igiene.”
COMUNE di AGRIGENTO
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale
Oggetto: Modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO il D.P.R. 285/90;
CONSIDERATO che secondo
l’articolo in oggetto il titolo di concessione può essere ottenuto solo a
condizione di non avere altri titoli di concessione nei cimiteri del Comune di
Agrigento e ciò può comportare, a seguito delle infinite situazioni familiari
riscontrabili, problemi pratici per l’attribuzione delle responsabilità
riguardo la manutenzione dei manufatti funebri con problemi economici per Comune/singoli
cittadini e persino problematiche familiari con risvolti emotivi per i nostri
concittadini;
CONSIDERATO
che è un diritto legittimo occuparsi della struttura in cui sono contenuti i
resti dei propri cari e di cui non sempre è
possibile la traslazione;
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La modifica dell’art 48 comma 3 del REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA che recita attualmente: “In caso di decesso del
concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i
legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90,
sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del
Comune di Agrigento.”
In modo che diventi:
8/2/19 OGGETTO: Proposta per deliberare la Modifica dell’art 18 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente
La sottoscritta
Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,
VISTO l'art 28 del
vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto
Comunale;
VISTO il TUEL;
SENTITA la risposta
dell’assessore competente il 15/1/19 al Question Time relativo
all’interrogazione su TARI e TOSAP;
CONSIDERATO che l’Art.
4 comma 8 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con Deliberazione
di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con Deliberazioni di
Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del
20/03/2012, riguardante la
“Presupposto della
tariffa”, che recita:
“Le aree scoperte soggette a tariffa sono: - quelle operative delle utenze non
domestiche; - il suolo pubblico
utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni,
sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato
abusivamente. Periodicamente sarà curata la ricognizione dei luoghi funzionali
alle attività commerciali e verrà individuata l’estensione utilizzata di fatto
da ciascun esercizio, sulla quale si effettuerà il calcolo delle tariffe
relative a tali aree, indipendentemente dalla formale concessione.”
CONSIDERATO che è
necessario un controllo delle utenze e che in altri Comuni i mancati pagamenti
portano all’estinzione della concessione;
CONSIDERATO che il mancato controllo invita, anche chi
non lo farebbe, a fare il “furbetto” per non essere schiacciato dalla
concorrenza;
Per tutto quanto sopra
ritenuto, rilevato e considerato
PROPONE
di DELIBERARE
La modifica dell’art 18
del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente
aggiungendo un comma 4 che reciti:
“4. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
- quelle operative dovendo intendersi per tali le
superfici scoperte strumentali allo svolgimento di una attività economica e a
tal fine utilizzate;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da
privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di
suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
Annualmente, tra giugno e settembre, sarà curata la
ricognizione dei luoghi funzionali alle attività commerciali e verrà
individuata l’estensione utilizzata di fatto da ciascun esercizio, sulla quale
si effettuerà il calcolo delle tariffe relative a tali aree, indipendentemente
dalla formale concessione.”.
Agrigento 8/2/19
8/2/19 OGGETTO: Proposta per deliberare la Modifica dell’art 7 del
Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente
La sottoscritta
Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,
VISTO l'art 28 del
vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto
Comunale;
VISTO il TUEL;
SENTITA la risposta dell’assessore
competente il 15/1/19 al Question Time relativo all’interrogazione su TARI e TOSAP;
CONSIDERATO che l’Art.
9 comma 3 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con
Deliberazioni di Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del
20/12/2011 e n. 40 del 20/03/2012, che recita:
“L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale della
tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo
possesso. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il
Servizio Anagrafe comunica direttamente all’Ente Gestore entro il 10 di ogni
mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di
residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Parimenti l’ufficio
Urbanistica, l’ufficio Patrimonio e l’ufficio Attività Produttive, con cadenza
trimestrale, sono tenuti a comunicare all’Ente Gestore del Servizio i dati
inerenti ad eventuali titoli abilitativi rilasciati o comunicati, eventuali
concessioni di suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzazioni rilasciate
per l’esercizio di attività produttive o di inizio attività. Gli utenti non
residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i
componenti il nucleo familiare nel termine stabilito all'art. 20 del presente
regolamento. In assenza di tale adempimento, il numero dei componenti il nucleo
familiare cui, in via presuntiva, si farà riferimento per la determinazione
della tariffa sarà di tre. L’Amministrazione comunale potrà collaborare con gli
uffici dell’ATO rifiuti per accertare, tramite ricerche catastali o altri strumenti,
l’esistenza di immobili non censiti nella banca dati dell’ATO.”
CONSIDERATO che è necessario
un controllo delle utenze che non è ancora efficientemente svolto dal Comune con
i dati in possesso nei vari uffici;
CONSIDERATO che il mancato controllo invita, anche chi non
lo farebbe, a fare il “furbetto”;
Per tutto quanto sopra
visto, sentito e considerato
PROPONE
di DELIBERARE
La modifica dell’art 7
del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente aggiungendo
un comma 5 che reciti:
“5. L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale
della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo
possesso.
Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli
utenti, il Servizio Anagrafe comunica direttamente all’Ufficio Tributi entro il
10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai
cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Parimenti l’ufficio
Urbanistica, l’ufficio Patrimonio e l’ufficio Attività Produttive, con cadenza
trimestrale, sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi i dati inerenti ad
eventuali titoli abilitativi rilasciati o comunicati, eventuali concessioni di
suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzazioni rilasciate per l’esercizio
di attività produttive o di inizio attività.”.30/1/19
OGGETTO: Proposta di deliberazione del REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
E SUL COSIDDETTO BARATTO AMMINISTRATIVO.
La sottoscritta
Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTA la relazione allegata;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
RICHIAMATO l’art. 24
D.L. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge 164 del 11.11.2014, il quale
prevede che “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le
condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da
cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da
riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro
urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni
immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti
interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi
inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un
periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività' individuate
dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in
essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini
costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”;
VISTI:
- l’art. 189 del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Interventi di sussidiarietà
orizzontale”, il quale dispone al comma 1:
- che le aree
riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati
alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli
immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle
convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque
denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori
oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di
trattamento;
- al comma 2 che “Per
la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati
possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di
pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle
clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei
costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente
locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo
prescrizioni ed
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per
disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma”;
- l’art. 190 del
medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Baratto amministrativo”,
che recita: “Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri
e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale,
sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché
individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono
riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o
strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario
genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di
interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla
tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o
esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o
dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in
un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini
alla stessa”;
CONSIDERATO che tali
previsioni normative costituiscono espressione del principio di sussidiarietà
orizzontale enunciato dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al
comma 4 che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
RILEVATO infatti che:
- le succitate
disposizioni incoraggiano nuove forme di collaborazione tra cittadini e
istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela della cosa pubblica;
- in questo concetto
i cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con la conseguenza
che il Comune beneficia di risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori
i soggetti privati;
PRESO inoltre atto che l’art. 1 dello
Statuto comunale pone al centro dell’attività amministrativa l’attuazione del
suddetto principio di sussidiarietà, disponendo:
- al comma 1 che “L'ordinamento
giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità
agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività
politico amministrativa e sociale del comune di Agrigento. “;
- al comma 3 che “Il
comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai
principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche
nell’informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per
assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.”;
CONSTATATO che
l’applicazione dell’istituto prevede l’individuazione da parte dell’ente di riduzioni
o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato;
TENUTO conto a questo
proposito delle considerazioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna nella deliberazione 26/2016/PAR, ove
si afferma che:
- il principio
dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, “risulta derogabile nel
nostro ordinamento solo in forza di disposizioni di legge che, operando un
bilanciamento tra differenti interessi, sacrificano gli interessi tutelati dai
citati articoli 23 e 53 in favore di altri interessi costituzionalmente
garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di legge
sulla cui base i comuni possono deliberare, l’esenzione e/o la riduzione di
tributi comunali è
costituita
dall’articolo 24 d.l. 133/2014”;
- tale facoltà può
essere esercitata previa adozione di un’apposita delibera da parte dell’ente
che decida di utilizzare il suddetto istituto. La Sezione Regionale ritiene che
tale atto, in base alla previsione contenuta nell’articolo 52 del d.lgs.
446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina
dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa
statale, debba
rivestire la forma regolamentare. L’atto deliberativo comunale fissi/individui
“criteri” e “condizioni” in base ai quali i cittadini, singoli o associati,
possano presentare progetti relativi ad interventi di riqualificazione del
territorio;
DATO ATTO che la
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con deliberazione
172/2016/PAR si è espressa nel senso che riduzione delle imposte non si può applicare
su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati
dall’Ente locale;
PRESO infine atto che
la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto con deliberazione
313/2016/PAR:
- ha posto a sua
volta l’accento sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ribadendo
le conclusioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
Romagna;
- ha confermato la
necessità di normare l’istituto con un regolamento approvato dal Consiglio comunale
ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997, ciò anche “in vigenza dell’art. 190
del Codice, che ribadisce la necessità di una apposita delibera al riguardo,
che disciplini l’istituto”;
- ha escluso
l’applicabilità dell’istituto a obbligazioni di natura extratributaria;
- infine, ha
espressamente affermato che “deve essere posta in evidenza la sostanziale
illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento
degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di
solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina
sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente
gli obblighi medesimi . La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo
deve corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la
relativa delibera assunta dall’ente pubblico territoriale deve altresì motivare
la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto sulla base di una attenta
valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche
economica, della scelta effettuata”;
RITENUTO opportuno,
nel quadro normativo sin qui esposto, valorizzare e incoraggiare la politica
della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi,
individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della
collettività locale, anche in termini di condivisione e partecipazione a
programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una
società equa e responsabile;
RILEVATO altresì, che
la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa
pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di
gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso
l’azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio;
RITENUTO pertanto di
interesse del Comune disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con
l’Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in
attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24
della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di conseguire i
seguenti obiettivi:
- integrare gli
standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la
qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici,
anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
- assicurare la
fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque
inutilizzati;
Per tutto quanto sopra
ritenuto, rilevato e considerato
PROPONE
di DELIBERARE
L’approvazione dell’allegato regolamento sulla collaborazione
tra l’amministrazione comunale ed i cittadini per la cura e la valorizzazione
dei beni comuni urbani e sul cosiddetto “baratto amministrativo”;
- di stabilire che il presente
regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento
di riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo
all’approvazione.
Agrigento 29/1/19
La
Consigliere comunale
Relazione
L’istituto del
baratto amministrativo, introdotto nell’ordinamento dall’art. 24 del D.L.
133/2014, è stato ulteriormente disciplinato dagli artt. 189 e 190 del Codice
dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016. In particolare, in base a quest’ultimo
articolo gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le
condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, che
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi,
piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di
vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di
interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In queste ipotesi
sono individuate riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di
attività svolta dal privato o dall’ associazione.
Tali disposizioni
costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato
dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Le norme che
disciplinano il cosiddetto baratto amministrativo, infatti, incoraggiano nuove
forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, finalizzate alla
tutela del bene comune.
Questo nuovo
strumento fa sì che i cittadini diventino soggetti attivi nella cura dei beni
comuni, con il conseguente beneficio per il Comune in termini di risorse,
competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti privati.
L’approvazione del
regolamento ha la finalità di sviluppare la collaborazione con cittadini e
associazioni per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in
attuazione con i i seguenti obiettivi:
- integrare gli
standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la
qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici,
anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
- assicurare la
fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque
inutilizzati;
Per quanto concerne
gli aspetti di riduzione o esenzione di tributi correlato allo svolgimento
delle prestazioni da parte dei privati, gli stessi sono disciplinati tenendo
conto delle indicazioni fornite dalle Sezioni Regionali di Controllo della
Corte dei Conti
Comune di Agrigento
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
E SUL COSIDDETTO BARATTO AMMINISTRATIVO
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità, oggetto
ed ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - I cittadini
attivi
Art. 5 - Patto di
collaborazione
Art. 6 - Interventi di
cura, recupero e valorizzazione di spazi pubblici e edifici
Art. 7 - Promozione
dell’innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana
Disposizioni di carattere
procedurale
Art. 8 - Disposizioni
generali
Art. 9 - Proposta
progettuale di collaborazione
Art. 10 - Baratto
amministrativo
Interventi di cura e
rigenerazione di spazi pubblici
Art. 11 - Individuazione
degli edifici
Art. 12 - Rigenerazione e
cura degli edifici
Formazione
Art. 13 - Finalità della
formazione
Art. 14 - Il ruolo delle
scuole
Forme di sostegno
Art. 15 - Materiali di
consumo e dispositivi di protezione individuale
Art. 16 - Affiancamento
nella progettazione
Art. 17 - Altre forme di
riconoscimento per le azioni realizzate
Comunicazione, trasparenza
e valutazione
Art. 18 - Comunicazione
collaborativa
Art. 19 - Rendicontazione,
misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
Responsabilità e vigilanza
Art. 20 - Prevenzione dei
rischi
Art. 21 - Tentativo di
conciliazione
Disposizioni finali e
transitorie
Art. 22 - Entrata in
vigore
Art. 23 - Disposizioni
transitorie
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità, oggetto, ambito
di applicazione e principi generali
1. Il
presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello
Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con
l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, in
attuazione agli art. 118 e 117 comma 6 della Costituzione e degli articoli 24
della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le
disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani venga proposta dai cittadini o
richieda la collaborazione e risponda a sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. La
collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di
atti amministrativi di natura non autoritativa
che si instaura con la sottoscrizione di patti di collaborazione.
4. Il
presente Regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di
cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della
collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione
di natura sussidiaria finalizzate ad integrare gli standard manutentivi
garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione
collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso
iniziative culturali di vario genere.
5. La
collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e
principi generali:
a) Fiducia
reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza,
programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i
loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà
di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse
generale.
b) Pubblicità e
trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle
opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di
sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle
valutazioni effettuate.
Riconosce
nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei
rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei
risultati ottenuti.
c) Responsabilità:
l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale
elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto
necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla
produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e
apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono
essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini
interessati possano aggregarsi alle attività.
e) Sostenibilità:
l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che
assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri
superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri
ambientali.
f) Informalità:
l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel
rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei
restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia
possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal
codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità,
buon andamento, trasparenza e certezza.
g) Autonomia
civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e
predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da
parte di tutti i cittadini attivi.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai
fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni
urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e
l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative,
riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo,
attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo
comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità
della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Comune o
Amministrazione: il Comune di Agrigento nelle sue diverse articolazioni
istituzionali e organizzative.
c) Cittadini
attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in
formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che
si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del
presente regolamento.
d) Proposta di
collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi,
volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La
proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una
sollecitazione del Comune.
e) Patto di
collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi
definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni
urbani e le modalità di attuazione.
f) Interventi di
cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla
manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro
fruibilità e qualità.
g) Gestione
condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente
dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di
inclusività.
h) Interventi di
rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni
comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali,
economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente
incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
i) Spazi pubblici: aree
verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici (o parti di edifici) e altri spazi
pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso
pubblico.
l) Baratto
amministrativo: complesso delle forme di collaborazione (contratti di cosiddetti
partenariato sociale) dei cittadini con
l’Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni
urbani, sulla base di progetti presentati dai cittadini in relazione ad un
preciso ambito territoriale, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della
Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n.
50/2016, e in riferimento ai quali sono previste riduzioni o esenzioni di
tributi.
Art. 3 - I cittadini attivi
1.
L’intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, inteso quale
manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il
pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i cittadini che possono
svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o
attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità,
stabilmente organizzate o meno.
I singoli
cittadini devono possedere i seguenti requisiti:
a)
residenza nel Comune di Agrigento;
b) idoneità
psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o dell’intervento
da svolgersi.
Non sono
ammessi alla sottoscrizione dei patti di collaborazione di cui al successivo
art. 5 i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. A tal fine i cittadini
attivi attestano, tramite dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dal citato 80 del D.Lgs 50/2016, ad eccezione di quanto indicato nel
comma 4 di questo articolo.
Per le
associazioni e le altre formazioni sociali non aventi fini di lucro i requisiti
richiesti sono:
a) sede
legale nel Comune di Agrigento;
b) scopi
perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Agrigento.
2. Nel
caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone
che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente
regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale
che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni
comuni.
3. I
patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono
e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto
contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
4. Il
Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o
rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei
confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura
alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità
previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli
interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire
progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine
selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
Art. 4 - Azioni e interventi
previsti nei patti di collaborazione
1. La
collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti
livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la
cura occasionale;
b) la
cura costante e continuativa;
c) la
gestione condivisa occasionale;
d) la
gestione condivisa costante e continuativa;
e) la
rigenerazione temporanea;
f) la
rigenerazione permanente.
2. La
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione
condivisa, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al
presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a)
disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b)
attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione,
accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione
culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio,
valutazione;
c)
manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili a patto che gli
interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone
eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.
Art. 5 - Patto di collaborazione
1. Il
patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi
concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il
contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi
concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle
specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce
in particolare:
a) gli
obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la
durata della collaborazione, e le eventuali cause di sospensione o di
conclusione anticipata della stessa;
c) le
modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i
requisiti ed i limiti di intervento;
d) le eventuali
modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le
conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa
degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche
delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto
previsto dall’art 20 del presente regolamento, nonché le misure utili ad
eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le
garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della
mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le eventuali
forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al
valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le
misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni
realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle
risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione
fra cittadini e Amministrazione;
i)
l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la
vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie
che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle
sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le
cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente
regolamento o delle clausole del patto, le conseguenze in caso di conclusione
della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti
riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni
altro effetto rilevante;
m) le
modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il
patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui deve essere dato
ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione
dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di
eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca
diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
4. I
patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al
fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa
dei risultati ottenuti.
Art. 6 -
Interventi di cura, recupero e valorizzazione di spazi pubblici e edifici
1. La
collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di
intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici di proprietà del
Comune o, in accordo con gli stessi, di altri enti pubblici o di diritto
pubblico e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura
costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I
cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o
continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli
edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai
cittadini attivi. L’intervento è finalizzato a:
-
integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o
migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare
la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi
comunali di manutenzione.
3. I
cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino
con l’uso pubblico del bene.
4. I
patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura recupero e valorizzazione di
spazi pubblici e edifici prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei
cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa,
fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente
vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente
disciplinati nei patti stessi.
La
gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a
tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e
rigenerazione del bene o alle attività stabilite nel patto di collaborazione.
5. La
durata della gestione condivisa non supera normalmente i cinque anni. Periodi
più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del
particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del
bene immobile.
6.I patti
di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali
opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali
miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per
l’amministrazione.
7.
Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione
di spazi pubblici e di edifici, disciplinati nell’art 12 di questo regolamento.
Art. 7 -
Promozione dell’innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della
creatività urbana
1. Il
Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse
risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni
sociali e, nel contempo, attivino legami sociali e forme inedite di
collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, tra i
cittadini e le formazioni sociali.
2. Il
Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi
collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi
pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il
Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio
nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. Il
Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la
nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo
sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Il
Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione
artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle
aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio,
per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità; può quindi riservare
una quota degli spazi pubblici ed edifici di cui al presente Regolamento allo
svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in
particolare di quella giovanile.
5. Il
Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione
temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una
destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi
temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la
creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
6. Gli
spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa
funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il
Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che
favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.
Disposizioni di carattere procedurale
Art. 8 -
Disposizioni generali
1. La
collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema
organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione
deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti
deputati alla relazione con il cittadino e il massimo coordinamento con gli
organi di indirizzo politico- amministrativo.
2. Al
fine facilitare le pratiche di cittadinanza attiva, il Comune individua
attraverso una delibera della Giunta comunale, nel rispetto di quanto previsto
al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di
collaborazione. Tale struttura, che nel seguito di questo testo verrà indicata
come “struttura”, provvede direttamente
all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente
interlocutore privilegiato nel rapporto con l’Amministrazione.
3. Al
fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni
comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici coinvolti,
le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il
consenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
5. Il
Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici e
quant’altro che potranno formare oggetto di interventi di cura o di
rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione
con i cittadini.
6. Nel
caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo
bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da
sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
Art. 9 –
Proposta progettuale di collaborazione
1. La
gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la
proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione
dell’amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti
previsti dal presente regolamento.
2. Nel
caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iter procedurale prende avvio
dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti
di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
La sollecitazione può essere aperta alle proposte dei cittadini o precisa e definita dalla giunta comunale che
identifica ambito, requisiti e condizioni della collaborazione.
3.Nel
caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della
proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla
conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento
ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì
l’elenco degli uffici e/o enti che, in relazione al contenuto della proposta,
coinvolgerà nell’istruttoria.
4. Sono
disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine
di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini
indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far
emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.
5. La
proposta di collaborazione dovrà indicare:
• generalità complete del proponente (singolo o
associato);
•
possesso dei requisiti richiesti, titolo di studio e formazione professionale
del proponente singolo o degli associati interessati dalla proposta;
•
progetto dell’attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi
previsti dal presente Regolamento, riferito ad un preciso ambito
territoriale;
•
disponibilità in termini di tempo;
•
eventuali mezzi e attrezzature da mettere a disposizione.
6. La
proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli
uffici competenti.
7. La struttura predispone, sulla base delle
valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere
operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell’ufficio o degli
uffici competenti per materia.
8.
Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche, economiche o di
opportunità per procedere, la struttura
lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici
e gli organi comunali politici coinvolti nell’istruttoria.
9. La
proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei
luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio
preliminare della Giunta e, in caso di assenso, proposta per l’approvazione al
Consiglio comunale .
10. L’ufficio,
sulla base dell’istruttoria espletata, completa la proposta di collaborazione -
che definisce anche la tipologia, l’entità e le condizioni per l’applicazione
all’intervento della eventuale
riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di
cui all’art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del
Comune negli altri casi – e la sottopone al vaglio della Giunta Comunale.
11. In
caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter amministrativo si conclude
con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le
competenze gestionali del dirigente coinvolto per competenza dell’intervento.
12. I
patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune, in apposita sezione dedicata, al fine di favorire la diffusione delle
buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
Art 10. -
Baratto amministrativo
1. Il
Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per
l’approvazione del bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe
dei tributi, stabilisce l’importo massimo erogabile sia, nell’eventualità le
casse comunali lo permettano, direttamente a titolo di sostegno a favore dei
soggetti associativi coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento
sia indirettamente a titolo di riduzione od esenzione tributaria nei casi
rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e
190 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al
fine di evitare che l'importo totale delle proposte sia superiore all'importo
complessivo delle risorse stanziate in base al precedente comma 1, le proposte
verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine di
priorità):
a.
proposte presentate da gruppi di cittadini costituenti associazioni stabili,
con preferenza per quelle giuridicamente riconosciute;
b. reddito
ISEE del richiedente più basso: i cittadini proponenti dovranno presentare una
autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito ISEE. Gli uffici
comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione
anche attraverso controlli a campione;
c. ordine
di presentazione delle proposte al protocollo.
3. Al
fine di evitare il prodursi di danni patrimoniali per il Comune, la concessione
di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il patto di collaborazione,
sottoscritto dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso
caratteri di economicità in capo all’Amministrazione e comunque risulterà utile
alla comunità locale in un’ottica di recupero del valore sociale della
partecipazione dei cittadini alla gestione condivisa dei beni pubblici.
4. Nel
Documento Unico di Programmazione verrà indicato l'utilizzo dell'istituto del
baratto amministrativo
5. La
compensazione a “baratto” non può essere pattuita per i debiti tributari
pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dal Comune di
Agrigento alla data della stipula del patto di collaborazione.
Interventi di cura e rigenerazione di edifici
Art. 11 - Individuazione degli
edifici
1. La
Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche
all’esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente
nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di
parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche
strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e
rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e
Comune.
2. La
periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e
delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con
procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni di
cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di
informatizzazione dell’attività amministrativa.
Art. 12 – Rigenerazione e cura di
edifici e spazi pubblici
1. Le
proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale
o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non
discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le
proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
2. Le
proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello
spazio pubblico devono pervenire all’amministrazione corredate dalla
documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende
realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa,
programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta
progettuale (solo se eventualmente necessarie per illustrare il progetto),
stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il
patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via
diretta l’esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il
patto di collaborazione può prevedere che l’amministrazione assuma l’esecuzione
degli interventi di rigenerazione. In tal caso l’amministrazione individua gli
operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche,
trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta
ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa
vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione
e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli
interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono
preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla
tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta
o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al
fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere
artistico, storico o paesaggistico, l’aspetto e il decoro del bene. Le
procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. Il
Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto
interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale
disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi
dell’art. 838 Codice Civile, qualora la rigenerazione dello stesso assolva ad
un qualche interesse pubblico.
Formazione
Art. 13 - Finalità della
formazione
1. Il
Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere
le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione
tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La
formazione può essere rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed
agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3.
L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi, compatibilmente
con l’attività amministrativo istituzionale, le competenze dei propri
dipendenti e fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno
della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie
utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La
formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata all’operatività richiesta
dall’azione civica per cui potrebbe essere richiesta l’acquisizione di competenze
quali applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura,
pulizia e manutenzione oppure acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla
prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale ed anche documentare le attività svolte e rendicontare le forme di
sostegno.
5. Al
fine di migliorare la cooperazione nella cura dei beni comuni la formazione
rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata,
prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:
a)
conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto
attivo;
b)
conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione
partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
c)
conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche
digitali.
Art. 14 - Il ruolo delle scuole
1. Il
Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale
scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di
collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il
Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di
interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei
beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I
patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che
l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni
venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.
Forme di sostegno
Art. 15 - Materiali di consumo e
dispositivi di protezione individuale
1. Il
Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo
svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni
strumentali ed i materiali di consumo, se previsto nel patto di collaborazione.
2. Gli eventuali
strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso
e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in
buone condizioni al termine delle attività.
3. Il
Comune può concorrere, qualora ritenga di particolare interesse pubblico la
proposta di collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili, alla
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di
rigenerazione dei beni comuni urbani. Il patto di collaborazione individua l’eventuale
ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
4. La
liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività
svolte e dei costi sostenuti.
5.
Possono essere rimborsati i costi relativi a:
a)
acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di
protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b)
polizze assicurative.
Art. 16 -
Affiancamento nella progettazione
1.
Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di
rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare
appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei
dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla
valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
Art. 17 – Altre forme di
riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il
patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate
dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare
forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative,
menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La
visibilità concessa rappresenta una semplice manifestazione di riconoscimento
pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione
delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il
Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini
e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può
favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei
cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.
4. I
cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente
spazi comunali per riunioni; in tal caso l’uso degli spazi è parificato alle
attività istituzionali del Comune.
5.
Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di
valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di
mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere
l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di
progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della
proposta.
6. Le
attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5
del presente Regolamento sono considerate eseguite con il patrocinio
dell’Amministrazione agli effetti delle agevolazioni previste per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, comprese le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito
dei patti di collaborazione.
7. Il
Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le
attività di servizio di cittadinanza attiva, a condizione che sia garantita la
massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro
puntuale utilizzo.
Comunicazione, trasparenza e valutazione
Art. 18 - Comunicazione
collaborativa
1. Il
Comune, al fine di favorire il progressivo ampliarsi della pratica della
collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua
disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla
rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il
rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a)
consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle
diverse esperienze a disposizione;
b)
favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per
promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c)
mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni,
facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui
attivarsi.
Art. 19 – Rendicontazione,
misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La
documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse
impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i
cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è
possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione
dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed
amministrazione.
2. Le
modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione
vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La
rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi
generali in materia:
a)
chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza,
comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la
rendicontazione è destinata;
b)
comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro
rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia
temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di
settore;
c)
periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto
di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso
stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione,
rendicontazioni intermedie;
d)
verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere
documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e
revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere
descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili
alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La
rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a)
obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni
e servizi resi;
c)
risultati raggiunti;
d)
risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella
redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati
con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano
chiara l’interpretazione.
6. Il
Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici
e quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata
lettura e agevolmente fruibile.
7. Il
Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione,
mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso
strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul sito
istituzionale, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati
e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
Responsabilità e vigilanza
Art. 20 - Prevenzione dei rischi
1. Ai
cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni
effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I
cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di
protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune
ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione
dei rischi.
3. Con
riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano
operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta
la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente
comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di
collaborazione.
4. Il
patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei
privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi
connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità
alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle
specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il
Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso
la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che
prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni
agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. Nel
caso di cittadini attivi singoli o, comunque, non stabilmente organizzati in
formazioni sociali, il Comune può valutare la possibilità di estendere la
copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi alle
attività di cura e rigenerazione dei beni comuni proposte.
7. Le
modalità di stipula di assicurazione personale e per la responsabilità civile
verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività di cui al presente
Regolamento sono stabilite in dettaglio nel patto di collaborazione. L’Amministrazione
comunale è esonerata da qualunque responsabilità per gli infortuni che i
cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.
8. In
ogni caso i cittadini attivi singoli o le formazioni sociali rispondono
personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o
cose nell’esercizio della propria attività qualora non siano coperti dalle
polizze assicurative.
Art. 21 - Tentativo di
conciliazione
1.
Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra
queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione
avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini
attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di
controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il
Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle
parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 22 -
Entrata in vigore
1. Il
presente regolamento entrerà in vigore dall’esecutività della delibera consiliare
di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento di
riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo
all’approvazione.
2. Il
presente regolamento abroga, perché comprende e sostituisce, REGOLAMENTO SULLA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n 86 del 30/10/2007
Art. 23 - Disposizioni
transitorie
1.Le
esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione,
nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Ai
fini della concreta applicazione ed operatività del presente Regolamento, è
demandata alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei settori e servizi
comunali, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge e dello statuto
comunale.
30/1/19
OGGETTO: Proposta per deliberare la Modifica dell’art 34 del
Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente
La sottoscritta
Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,
VISTO l'art 28 del
vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto
Comunale;
VISTO il TUEL;
CONSIDERATE le conclusioni
della discussione nella seduta del Consiglio comunale del 29/1/19 durante la trattazione
del punto riguardante la rateizzazione della TARI riguardanti le facilitazioni di
pagamento per i cittadini che si trovano in difficoltà;
CONSIDERATO che l’Art.
20 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con Deliberazioni di
Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del
20/03/2012, riguardante la
“Riscossione della
tariffa”, recitava al comma 4:
“Per accertati casi di indigenza o di temporanea
incapacità di provvedere al
pagamento delle rate notificate, su richiesta dell’utente
e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli uffici, la
rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di 8 rate.”
CONSIDERATO che la crisi
di liquidità non investe solo le casse comunali ma anche tutti i cittadini destinati
a rimpinguarle;
CONSIDERATO che la rateizzazione può essere un modo per invogliare
il cittadino a pagare consentendogli di dare il proprio contributo, poco alla volta,
assecondandone le necessità;
CONSIDERATO che una rateizzazione,
fatta salva la richiesta e il controllo da parte del Comune del puntuale pagamento,
potrebbe diminuire i casi di morosità,
Per tutto quanto sopra
ritenuto, rilevato e considerato
PROPONE
di DELIBERARE
La modifica dell’art 34
del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente aggiungendo
un comma 4 che reciti:
“4. Per accertati casi di indigenza o di temporanea
incapacità di provvedere al pagamento delle rate notificate, su richiesta
dell’utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli
uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di 8 rate.”
Agrigento 30/1/19
La
Consigliere comunale
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Del Comune di Agrigento
Prot. n.
del
Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento
Consiglio Comunale: modifica del titolo, dell’art 1, dell’art 4 ed eliminazione
dell’articolo 5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO e annullamento
delibera del Consiglio comunale n.209 del 14/12/17
Relazione
Si propone la modifica accessoria per
specificare, in modo che non ci siano dubbi o titubanze, che tale regolamento è
indicato per decidere riguardo la spesa di ALMENO il 2% delle somme trasferite
dell’IRPEF come da Art. 6. della legge regionale LEGGE 28
gennaio 2014, n. 5.
Infatti non è certamente il titolo di tale
regolamento che preclude la sua applicazione per la destinazione obbligatoria
delle somme del 2% dell’IRPEF. Il legislatore regionale ha voluto invitare alla
spesa di ALMENO il 2% per coinvolgere la popolazione nella spesa attuando forme
di democrazia partecipata come il “bilancio partecipativo”.
Il legislatore ha specificato nella circolare
del 9/3/17 che:
Con la
LEGGE 8 maggio 2018, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. All’articolo 6. Recita: “All’articolo
6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da
destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia
partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno,
mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.
1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al
comma 1 bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale,
che tenga conto delle seguenti indicazioni:
a) ogni cittadino o gruppo di cittadini,
purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un
progetto;
b) la valutazione dei progetti spetta alla
cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una
preferenza;
c) tutte le fasi del procedimento,
esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione,
esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente
pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente
Il bilancio partecipato è una forma di
democrazia partecipata. Di fatto le somme del bilancio, il 2% dell’IRPEF
obbligato dalla legge regionale, sono somme del bilancio quindi comunque lo si
voglia chiamare pure di non utilizzare questo regolamento, approvato dal
Consiglio comunale il 16/03/2017, ciò che si realizza è destinare con la
partecipazione popolare una posta di bilancio realizzando il bilancio
partecipato, che lo si voglia o no.
Le modifiche proposte vanno nell’ottica di
inserire nel regolamento il dettato normativo regionale vigente.
L’annullamento
della delibera n.209 del 14/12/2017 ripristina l’applicazione del Regolamento
comunale che disciplina il bilancio partecipativo in modo da rispondere alle
norme cogenti del legislatore regionale succitate.
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella Carlisi
Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento
Prot. n.
del
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale 1
Oggetto: Modifica
dell’art 1 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento
per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La modifica dell’art 1 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO che recita attualmente:
“Con il
presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di
partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del
bilancio del Comune di Agrigento.
Tale processo viene
definito Bilancio partecipativo.
Il Bilancio
partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio
territorio.
L’attivazione del
processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e
responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
Il
Comune di Agrigento, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di
decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione,
nelle forme definite dal presente regolamento.”
In modo
che il testo citato diventi:
“Con il
presente regolamento viene disciplinata il processo di partecipazione pubblica
in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di
Agrigento.
Tale processo viene
definito Bilancio partecipativo.
Con tale regolamento si risponde ANCHE all’obbligo
che è stato stabilito nelle leggi regionali 28 gennaio 2014, n. 5. e LEGGE 8
maggio 2018, n. 8 relativamente alla spesa una parte delle somme dell’IRPEF
trasferite al Comune di Agrigento.
Il Bilancio
partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di
partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio
territorio.
L’attivazione del
processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della
cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e
responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
Il
Comune di Agrigento, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di
decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione,
nelle forme definite dal presente regolamento.
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella Carlisi
Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento
Prot. n.
del
Proposta di deliberazione per il
Consiglio Comunale 2
Oggetto: Modifica dell’art 4 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL
BILANCIO PARTECIPATIVO
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La modifica dell’art
4 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO che recita
attualmente per la Prima fase:
“II
procedimento del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima
fase - Informazione
La fase
iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione. Il Comune di Agrigento
renderà
nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una
parte
del bilancio di previsione.
L'informazione
sarà avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far
affiggere
sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella
specifica
sezione del sito internet del Comune. L'Amministrazione può convocare
un'apposita
assemblea pubblica per informare i cittadini sull'argomento.”
A cui si aggiungono: “sulle modalità di applicazione
del bilancio partecipato” e “entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno”
in modo da modificare in questo modo:
“II
procedimento del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima
fase - Informazione
La fase
iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione. Il Comune di Agrigento
renderà
nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una
parte
del bilancio di previsione.
L'informazione sulle
modalità di applicazione del bilancio partecipato sarà avviata mediante
pubblicazione di un apposito avviso pubblico entro e
non oltre il 30 giugno di ogni anno da far
affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso
nella specifica sezione del sito internet del Comune. L'Amministrazione può
convocare un'apposita assemblea pubblica per informare i cittadini
sull'argomento.”
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella Carlisi
Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento
Prot. n.
del
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale 3
Oggetto: Eliminazione dell’art 5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER
IL BILANCIO PARTECIPATIVO
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTI gli art 27 e 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;
Letto l’art 5 del
Regolamento in oggetto: Art.5 Revisione del regolamento
“Le procedure
descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il
Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione
ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di
legge. “
Considerato che il Consiglio
comunale può modificare un regolamento attraverso una delibera se ne vede
l’opportunità e dunque diventa SOVRABBONDANTE il termine “SPERIMENTALE” e l’articolo
5 che ne chiarisce il significato relativo ad eventuali modifiche del Consiglio
comunale
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La ELIMINAZIONE dell’art
5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella Carlisi
Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento
Prot. n.
del
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale 4
Oggetto: Modifica
del titolo del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;
Considerato che il
Consiglio comunale può modificare un regolamento attraverso una delibera se ne
vede l’opportunità e dunque diventa SOVRABBONDANTE il termine “SPERIMENTALE”
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La modifica del titolo
del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO togliendo la parola
“SPERIMENTALE” in modo che il titolo diventi:
“REGOLAMENTO PER IL
BILANCIO PARTECIPATIVO”
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella
Carlisi
Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento
Prot. n.
del
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale 5
Oggetto:
Eliminazione della delibera n.209 del 14/12/2017 del consiglio comunale
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerato che con tale legge è diventato
indispensabile dotarsi di uno strumento per gestire la destinazione delle somme
del 2% dell’IRPEF regionale e tale strumento è già in possesso del Comune di
Agrigento ma la delibera n.209 del 14/12/2017 ne rinvia l’applicazione
PROPONE di
DELIBERARE
LA
Eliminazione della delibera n.209 del 14/12/2017 del consiglio comunale avente
come oggetto: “Rinvio applicazione regolamento sperimentale per il bilancio
partecipativo” rendendo il regolamento vigente ed applicabile anche nella sua
eventuale forma emendata dallo stesso consiglio comunale.
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del
Movimento 5 stelle
Ing.Marcella Carlisi
4/4/18 Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA bocciata il 23/11/18
Relazione
Si propone la modifica vista la necessità di
assicurare l’adeguata manutenzione del manufatto sepolcrale, obbligo che grava
in primis sul fondatore concessionario del sepolcro. Al fine di assicurare la
continuità dell’osservanza di tale obbligo anche in seguito alla morte del
fondatore/concessionario del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa del
fondatore subentrino nella posizione del concessionario originario mediante il
subentro o voltura della concessione amministrativa.
Il ricorso al subentro nella posizione del
concessionario, permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni
giuridiche che già facevano capo al concessionario originario.
Il regolamento del Comune di Agrigento
all’art 48 comma 3, recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario
di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori,
escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano
titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”
Ciò implica che in caso di un figlio unico
che abbia già acquistato una concessione per se non abbia titolo sulla
concessione dei genitori, dovendo trasferirli magari nella propria per poter
continuare a prendersi cura della loro ultima dimora. Quando il rapporto
concessorio cessa e spira (per causa fisiologica o disfunzionale, qui poco
importa) si procede d’ufficio all’estumulazione, altrimenti avremmo
un’occupazione abusiva e “sine titulo”, ovvero illegittima, di un sepolcro
privato.
Oppure se un concessionario decede ed ha più
figli hanno titolo alla concessione solo quelli che non ne hanno acquistato nel
frattempo o ereditata un’altra e quindi le spese di eventuali manutenzioni sono
a carico dei soli concessionari pur ospitando la sepoltura familiari comuni e
non perdendo gli altri familiari il diritto alla sepoltura.
Si ricorda che il DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
che l’Art. 63. Comma 1. Dice che: “I concessionari devono mantenere a
loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di
conservazione i manufatti di loro proprieta'. “, ciò è ricordato anche dal
comma 1 dell’ Art.
46 del regolamento comunale di polizia mortuaria: “1. La manutenzione delle
sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od
installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e
straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse
di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di
decoro, sia di sicurezza o di igiene.”
COMUNE di AGRIGENTO
Proposta di deliberazione per il Consiglio
Comunale
Oggetto: Modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale
VISTO l'art 28 del vigente
"Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO il D.P.R. 285/90;
CONSIDERATO che secondo
l’articolo in oggetto il titolo di concessione può essere ottenuto solo a
condizione di non avere altri titoli di concessione nei cimiteri del Comune di
Agrigento e ciò può comportare, a seguito delle infinite situazioni familiari
riscontrabili, problemi pratici per l’attribuzione delle responsabilità
riguardo la manutenzione dei manufatti funebri con problemi economici per Comune/singoli
cittadini e persino problematiche familiari con risvolti emotivi per i nostri
concittadini
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di
DELIBERARE
La modifica dell’art 48 comma 3 del REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA che recita attualmente: “In caso di decesso del
concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i
legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90,
sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del
Comune di Agrigento.”
eliminando le parole:
17/2/18 OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale per l’Istituzione del Registro della Bigenitorialità tramite apposito Regolamento comunale
La sottoscritta Carlisi Marcella, in qualità di Consigliera comunale di codesto
comune
PREMESSO CHE
- con
il termine poco conosciuto di ‘bigenitorialità’, s’intende il principio
etico in base al quale un bambino ha il diritto di conservare un rapporto
stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui essi siano separati o
divorziati;
VISTI
-
l'art
28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale"
-
lo
Statuto Comunale;
-
il TUEL;
VISTI i seguenti RIFERIMENTI NORMATIVI:
-
Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rigths of the Child) del 20
novembre 1989; Art 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea (Diritti del Minore) in data 7 dicembre 2000 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf;
-
Art. 337-ter del Codice Civile;
-
Legge 27 maggio 1991, n. 176 http://www.camera.it/_bicamerali/infanzia/leggi/l176.htm
-
Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n.
50 del 01.03.2006) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/sg;jsessionid=ZtwyXMagDE4aok1gFHhXPA__.ntc-as4-guri2b
In
particolare:
- la Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rigths
of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, in cui sono enunciati, per la prima volta in forma coerente, i
diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le
bambine e a tutti i bambini del mondo;
- la Legge 27 maggio
1991, n. 176, con la quale l’Italia ha ratificato e resa esecutiva la
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- l’art. 24, 3. della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in data 7 dicembre 2000, che
recita: “Ogni bambino ha diritto di
intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”;
- l’art. 337-ter del Codice Civile, il quale sancisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere
il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo
genitoriale.”, sempreché non sussistano impedimenti, ad esempio, di natura
giudiziaria, che comportano l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio
o non ricorrano motivi per i quali l’interesse del minore prevale sul diritto
alla bigenitorialità;
- la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce il concetto di
bigenitorialità quale diritto soggettivo permanente e indisponibile del minore sia
in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio; sia, con l’affido
condiviso, successivamente alla conclusione dello stesso -di veder ugualmente
coinvolti i genitori in tutti i più significativi momenti della crescita e in
tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del minore, quali la salute,
l’educazione,
l’istruzione, che devono essere assunte di
comune accordo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue
inclinazioni;
CONSIDERATO CHE
- con l’istituzione del Registro Comunale della
Bigenitorialità, s’intende dare applicazione ai princìpi di cui alle norme vigenti
in materia a livello nazionale e internazionale, che collocano i figli al
centro della storia familiare, nonostante le intervenute insanabili conflittualità
e le conseguenti inevitabili distanze tra i genitori;
- nella maggior parte dei casi di separazione,l’affido
dei figli è condiviso, ma la loro ‘collocazione’ prevalente sancisce anche la
loro residenza legale. Questo significa che le istituzioni dialogano unicamente
con un genitore per tutto ciò che riguarda i figli, comprese salute e scuola. Con
l’istituzione del Registro, s’introduce, invece, uno strumento che permette di
annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non ‘collocatario’,
consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime informazioni.
Insomma, la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo
riguardano dovranno essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati dai
genitori. Per l’iscrizione del minore al Registro, è necessario che egli sia
residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta
personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità
genitoriale;
- hanno detto ‘sì’ al Registro tantissimi Comuni
tra cui Parma, Pomezia, Cervia, Carrara, Agrigento, Savona, Siracusa;
Propone di deliberare
l’Istituzione del Registro della
Bigenitorialità la cui tenuta
sia regolata
Dall’allegato Regolamento.
Allegato
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO
DELLA BIGENITORIALITA’
INDICE
Articolo 1 - Istituzione del registro per i
diritto del minore alla bigenitorialità.
Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al
registro
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al
registro
Articolo 4 - Cancellazione dal Registro
Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Articolo 7 -Disposizioni finali
Articolo 1 - Istituzione del registro per i
diritto del minore alla bigenitorialità.
1. E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo
per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha
rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in
materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra
normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le
competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al
registro
1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia
richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della
responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Agrigento.
Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non
sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la
sospensione o la decadenza.
2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini
amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui,
risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono
riportate nel registro.
3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all’Ufficio
Anagrafe del Comune di Agrigento dai genitori anche disgiuntamente.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune
di Agrigento da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale
d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai
sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, un apposito modello con il quale sia
possibile richiedere l 'iscrizione al registro.
6. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente
alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini
Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al
registro
1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune
apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal
o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti
direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere
utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda
opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.
Articolo 4 - Cancellazione dal Registro
1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti
indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla
cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità
genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale
e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la
perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore
che ne ha richiesto l'iscrizione.
Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune
Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione
delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo
disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia
del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi
di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel
registro
amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene
effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modifiche ed
integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è
consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o
incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore
nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
Articolo 7 -Disposizioni finali
12/2/18
Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
Oggetto: REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA
PARTE DEI CITTADINI DI AGRIGENTO.
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere
Comunale
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
CONSIDERATO che gli art 75, 76 e 77 dello Statuto
comunale indicano che istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare sono
regolate da apposito regolamento comunale attualmente non esistente;
CONSIDERATO che l’assenza del regolamento in oggetto
priva la città di indicazioni specifiche per la partecipazione popolare alla
vita amministrativa;
Tutto
quanto visto e considerato
PROPONE di DELIBERARE
l'approvazione
dell’allegato regolamento che disciplina la partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa attraverso gli strumenti dell’istanza, petizione e proposte di
deliberazione di iniziativa popolare.
12/2/18
Ing. Marcella Carlisi
COMUNE
di AGRIGENTO
REGOLAMENTO SULLA
PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI
CITTADINI DI AGRIGENTO
INDICE
Art.
1 Disposizioni generali
Art.
2 Definizioni
Art.
3 Modalità di presentazione
Art.
4 Istanze
Art.
5 Petizioni
Art.
6 Proposte di deliberazione
Art
7 Entrata in vigore
Allegati
Allegato
A per la presentazione di un’istanza
Allegato
B per la presentazione di una petizione
Allegato
C per la presentazione di una proposta di deliberazione
Allegato
D per la fase di verifica requisiti di una Proposta di deliberazione
Art. 1 – Disposizioni
generali
1. In attuazione del
disposto di cui agli artt. 75, 76 e 77 dello Statuto comunale, i cittadini
singoli ed associati, per una migliore tutela delle situazioni soggettive e
degli interessi collettivi, possono presentare agli Organi comunali, istanze,
petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l’azione amministrativa
del Comune.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente
regolamento, si intendono per:
b) petizione: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini
tendente ad ottenere un provvedimento di interesse generale, come da art. 76
dello Statuto comunale.
c) proposta di iniziativa popolare: una richiesta fatta da una
pluralità di cittadini tendente ad ottenere un provvedimento per risolvere uno
o più problemi di carattere generale, indicandone i criteri di attuazione
ovvero proposte di deliberazione,
come da art. 77 dello Statuto comunale.
d) presentatori: proponenti dell’istanza, petizione o proposta di
deliberazione che devono sottoscriverla con la propria firma autenticata,
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Art. 3 – Modalità operative
1.
Non saranno prese in considerazione istanze,
petizioni e proposte a contenuto generico, prive di motivazione o ripetitive di
altre già presentate, per le quali l’Amministrazione si sia già espressa. Sarà
dunque inviata comunicazione ai presentatori entro 30 giorni dal ricevimento
con l’indicazione di “non considerazione” per uno dei motivi sopra indicati.
2.
Le istanze, le petizioni e le proposte
possono essere presentate e sottoscritte dai cittadini.
Per
cittadini, si intendono tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali
del Comune di Agrigento e i cittadini dell’unione europea ed extracomunitari
residenti nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività
lavorativa da almeno tre anni, come da art. 71 dello Statuto comunale.
3.
Istanze,
petizioni e proposte di deliberazione, devono essere raccolte su fogli numerati
progressivamente, ciascuno riportante il testo della istanza, della petizione o
l’oggetto della proposta di deliberazione.
4.
Ogni firma deve essere accompagnata
dall’individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dall’annotazione del documento
d’identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione relativamente
ai requisiti soggettivi richiesti.
5.
Le firme dei Presentatori a sostegno delle
iniziative popolari possono venire autenticate anche da dipendenti comunali
appositamente incaricati dal Sindaco, che ne rende noti i nomi al pubblico.
6.
Le istanze al Sindaco, le petizioni e le
proposte al Consiglio comunale sono inviate a mezzo consegna a mano, posta
elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R e contengono in modo chiaro ed
intellegibile i recapiti per contatti per eventuali chiarimenti e integrazioni
e per la risposta finale attraverso l’indicazione degli indirizzi di posta
elettronica o l’indirizzo fisico. L’Ufficio Protocollo rilascia al
consegnatario, in caso di consegna a mano, copia dell’istanza, petizione o
proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
7.
Eventuali carenze dei requisiti,
relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono
tempestivamente comunicate dalla Segreteria del Sindaco o della Presidenza del
Consiglio agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la
decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la
regolarizzazione non è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il
procedimento decade.
8.
Il trattamento dei dati personali dei
firmatari da parte degli organi comunali è finalizzato unicamente all’esame
della istanza, petizione e proposte. Il trattamento sarà effettuato da soggetti
incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare
e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
9.
La presentazione delle istanze, delle
petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è gratuita,
fatto salvo l’eventuale pagamento di imposte o altri importi dovuti per legge.
10. La
Segreteria della Presidenza del Consiglio provvede alla raccolta delle
petizioni e delle proposte pervenute, mediante l’inserzione in apposito
registro con gli estremi delle stesse, l’iter di esame e gli eventuali
provvedimenti adottati.
Art.
4 – Istanze
1.
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i
soggetti collettivi che intendono rivolgere un’istanza devono presentarla in
carta libera al sindaco.
Le istanze
sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono
essere date le risposte e il recapito cui devono pervenire.
Il
documento può essere sottoscritto dal legale rappresentante delle
organizzazioni di cui sopra o da un numero di singoli cittadini non inferiore a
50.
2.
In caso di presentazione di istanza tramite
firme, uno o due cittadini presentatori, primi firmatari tra i sottoscrittori, attraverso
una dichiarazione, si assumono la responsabilità dell’autenticità delle altre
firme raccolte e garantiscono che il testo completo della istanza è rimasto
disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
3.
L’istanza deve essere corredata da una
sintetica relazione in cui si enunciano i motivi della stessa.
4.
Il sindaco ovvero un Assessore o un
Funzionario da lui delegato risponde per iscritto agli interessati utilizzando
gli indirizzi dei presentatori indicati entro 30 giorni dalla data di
presentazione, o comunica l’eventuale inammissibilità dell’istanza secondo art
3 comma 1.
5.
Per particolari esigenze dell’Amministrazione
comunale i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per
iscritto, comunque non oltre i sessanta giorni.
6.
Un modello per la presentazione delle istanze
è allegato a questo regolamento comunale come Allegato A.
Art.
5 – Petizioni
1.
Almeno
trecento cittadini possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale attraverso
una petizione per richiedere,
motivando, l’assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o
la revoca di provvedimenti, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e
quant’altro abbia comunque caratteristica di rilevanza comunale.
2.
Almeno 3 presentatori devono sottoscrivere la
proposta in modo autenticato.
3.
All’atto della presentazione la petizione e
le firme raccolte devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta
in modo autenticato dai presentatori, con la quale essi assumono la
responsabilità dell’autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che
il testo completo della petizione sia rimasto disponibile, durante la raccolta
delle firme, alla visione dei sottoscrittori. Eventuali carenze documentali
sono controllate dalla Presidenza del Consiglio comunale secondo l’art. 3 comma
7 del presente regolamento.
4.
Le petizioni devono recare le sottoscrizioni
necessarie, non autenticate, su fogli numerati ciascuno riportante il testo
della petizione. Un modello per la presentazione delle petizioni è allegato a
questo regolamento come Allegato B.
5.
La petizione, indirizzata alla Presidenza del
Consiglio, viene esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo che decide riguardo l’eventuale
inammissibilità dell’istanza secondo art 3 comma 1.
Qualora
la Conferenza dei Capigruppo non ritenga di aderire all’indicazione contenuta
nella petizione, la deliberazione conclusiva dell’esame deve essere
espressamente motivata ed inviata agli indirizzi forniti dai rappresentanti dei
sottoscrittori, altrimenti si predispone l’invio in Consiglio comunale per la
trattazione e il voto. La Conferenza può anche decidere di ascoltare i
promotori per ulteriori informazioni utili alla deliberazione.
6.
Le petizioni devono essere esaminate in
apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi, l’indicazione
della presenza all’Ordine del Giorno della seduta deve essere comunicato ai
sottoscrittori.
7.
In caso d’inosservanza del predetto termine,
ciascun Consigliere può chiedere al presidente del Consiglio comunale l’inserimento
della petizione nell’ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
8.
Il Consiglio comunale, nell’ambito dei propri
lavori, delibererà in merito agli argomenti contenuti nella petizione
concordandone o discordandone, con una approvazione o una bocciatura, riguardo
le indicazioni e l’indirizzo.
9.
L’esito di tale deliberazione, verrà
comunicato in forma scritta ai presentatori della petizione.
10. Eventuali
controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il
Segretario Generale.
Art 6 Proposte di
deliberazione
1.
Il diritto di iniziativa può esercitarsi sia
per la proposizione di regolamenti comunali che di altri provvedimenti
amministrativi, purché di competenza del Consiglio comunale, con esclusione
delle materie:
a)
elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina
giuridica del personale;
c)
strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
d)
provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute,
appalti o concessioni;
e)
atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
2.
Seicento
cittadini possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale attraverso
una proposta.
3.
Almeno
quattro presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma
autenticata come da modello dell’allegato D.
4.
La richiesta di proposta di deliberazione
deve avere, a pena di inammissibilità:
a.
forma scritta;
b.
un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale;
c.
una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi;
d.
una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo.
Se
ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in
articoli.
5.
La Presidenza del Consiglio comunale
trasmette la proposta al Segretario comunale che, unitamente ai Responsabili
dei Servizi interessati, provvederà ad una prima istruttoria diretta a
verificare l’ammissibilità’ delle proposte presentate ai sensi delle norme
legislative, statutarie e regolamentari in materia, con apposizione dei
relativi pareri tecnico e finanziario entro 30 giorni. In tale sede gli Uffici
e Servizi comunali competenti possono fornire gli elementi e le informazioni
utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine
assicurano l’accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti
dalle disposizioni di legge e di regolamento sul diritto di accesso agli atti e
documenti amministrativi del Comune.
Qualora
la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai
rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso
ha nuovamente inizio la procedura di controllo prevista.
6.
Qualora la verifica abbia esito positivo i
presentatori, avutane comunicazione, entro
i quattro mesi successivi, raccolgono le firme necessarie per la presentazione
della proposta.
7.
Gli stessi si assumono la responsabilità, attraverso
una dichiarazione, dell’autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono
che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile,
durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
8.
Le proposte devono recare le sottoscrizioni
necessarie, raccolte mediante sottoscrizione cartacea non autenticata su fogli
ciascuno riportante il testo della petizione. Un modello per la presentazione
delle proposte è allegato a questo regolamento come Allegato C.
Eventuali
carenze documentali sono controllate e comunicate dalla Presidenza del Consiglio
comunale secondo l’art 3 comma 7 del presente regolamento.
9.
A seguito del controllo formale degli Uffici entro
10 (dieci) giorni, viene valutata dalla Conferenza dei capigruppo la
ricevibilità o meno delle richieste da parte del Consiglio comunale.
Le
determinazioni del consiglio sono comunicate dalla Presidenza del Consiglio ai
presentatori.
10. Eventuali
controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il
Segretario Generale.
Art. 7 – Entrata in vigore
1.
Il
presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell’avvenuta esecutività
della relativa deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito web
istituzionale.
Allegato
A per la presentazione di un’istanza
Al Sig. Sindaco del Comune
di Agrigento
Oggetto:
Presentazione all’Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell’art. 75
dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori
per conto di numero _____ (1)
Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2),
(o in alternativa(3) il legale rappresentante
dell’associazione/comitato)
PRESENTANO
la
seguente istanza all’Amministrazione Comunale:
(esposizione scritta della
situazione di fatto e la formulazione della richiesta di intervento dell’amministrazione
o di informazione riguardo le ragioni dell’adozione di un provvedimento avente
ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti due
firmatari, Presentatori della presente istanza, dichiarano, sotto la propria
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte,
previa visione del testo della istanza.
Previa
identificazione di: (4) a mezzo di: _____________________ (5) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (4) a mezzo di: _____________________ (5) ne dichiaro
autentica la firma apposta in mia presenza.
Firma ___________ Data,
lì_____________ Il Funzionario incaricato
Per ogni eventuale
comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da
essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome ……………………………………………………………………
nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n……………..
tel……………………………. cellulare ……………………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
……………………………………………………………………
nato/a
a…………………………………il……………… e residente ad Agrigento in via ……………………………………n……………..
tel……………………………. cellulare ……………………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Note (1) almeno 50 (2) Art 71 dello Statuto
comunale (3) Cancellare l’alternativa
non pertinente (4) nome e cognome
(5) tipo di documento e
numero
Al
Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
Oggetto:
Presentazione all’Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell’art. 75
dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare
I sottoscritti titolari dei
diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono istanza al
Sindaco per ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome e cognome
|
Luogo e data di nascita
|
Indirizzo
|
Estremi documento identità
|
Firma
|
|
1
|
|||||
2
|
|||||
3
|
|||||
4
|
|||||
5
|
|||||
6
|
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7
|
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8
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9
|
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10
|
|||||
11
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12
|
foglio N°____
Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati
personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il
trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno
comunicati a terzi.
Allegato
B per la presentazione di una Petizione
Alla Presidenza del
Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto:
Presentazione di una petizione ai sensi dell’art. 76 dello Statuto Comunale e
del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori
per conto di numero _____ (1)
Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2),
PRESENTANO la seguente petizione
al Consiglio comunale:
(esposizione scritta della
situazione di fatto e la formulazione della richiesta di ottenere un
provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti tre
firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte,
previa visione del testo della istanza.
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Per
ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i
chiarimenti da essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a
a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a
a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Note
(1)
almeno 300 (2) Art 71 dello Statuto comunale
(3) nome e cognome (4)
tipo di documento e numero
Al
Sig. Presidente del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto:
Presentazione di una petizione ai sensi dell’art. 76 dello Statuto Comunale e
del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti titolari dei
diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono la seguente
Petizione al Consiglio comunale __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome e cognome
|
Luogo e data di nascita
|
Indirizzo
|
Estremi documento identità
|
Firma
|
|
1
|
|||||
2
|
|||||
3
|
|||||
4
|
|||||
5
|
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6
|
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7
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8
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9
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10
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11
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foglio N°____
Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati
personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il
trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno
comunicati a terzi.
Allegato
C per la presentazione di una Proposta di deliberazione
Alla Presidenza del
Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto:
Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello
Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori
per conto di numero _____ (1)
Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2),
PRESENTANO la seguente proposta
di delibera al Consiglio comunale:
(esposizione scritta contenente
una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in
cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti quattro
firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria
responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte,
previa visione del Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Per ogni eventuale
comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da
essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………………………………………………
nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Note
(1)
almeno 600 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3)
nome e cognome (4)
tipo di documento e numero
Allegato D per la fase di
verifica requisiti della presentazione di una Proposta di deliberazione
Alla Presidenza del
Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto:
Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello
Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori,
intendono presentare la seguente proposta di delibera al Consiglio comunale:
(esposizione scritta contenente
una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in
cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti quattro
firmatari, Presentatori della proposta, dopo l’accettazione da parte degli
uffici intendono raccogliere le sottoscrizioni necessarie per la presentazione
in Consiglio comunale
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Previa
identificazione di: (3) a mezzo di: _____________________ (4) ne
dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario
incaricato
Si forniscono i dati e i
recapiti dei sottoscrittori per le necessarie comunicazioni:
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Cognome e nome
…………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in
via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ………………………………………..
PEC …………………………………………….
Note
(1)
almeno 600 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3)
nome e cognome (4) tipo
di documento e numeri
Al
Sig. Presidente del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto:
Presentazione di una Proposta di Deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello
Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare
I sottoscritti titolari dei
diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono la seguente
Proposta di deliberazione al Consiglio comunale
__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nome e cognome
|
Luogo e data di nascita
|
Indirizzo
|
Estremi documento identità
|
Firma
|
|
1
|
|||||
2
|
|||||
3
|
|||||
4
|
|||||
5
|
|||||
6
|
|||||
7
|
|||||
8
|
|||||
9
|
|||||
10
|
|||||
11
|
|||||
12
|
foglio N°____
Informativa ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati
personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il
trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei
dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno
comunicati a terzi.
7/8/17 Oggetto: Modifica al Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) approvato
con deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione
Commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 19 del 27/03/2015
riguardante pollai domestici. Inserimento
comma 3 bis all’articolo 23.
BOCCIATO 1/2/18
La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO T.U.LL.SS. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) n. 1265 del 27 luglio 1934 e il Decreto
Legislativo 16 marzo 2006, n. 158;
VISTO il decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267 di
“Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle
galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;
ConsideratO che una singola gallina ovaiola
è in grado di smaltire fin a 150 Kg di umido in un anno, che 300 è il numero di
uova che possono essere prodotte nell'intera stagione per l'autoconsumo
familiare dalle 2 galline ovaiole e 3 kg è la quantità media risparmiata di
materiale, plastica e cartone, in un anno per imballare le uova non acquistate
da una famiglia che alleva 2 galline ovaiole e la disponibilità di
fertilizzante naturale (pollina), derivante dalla presenza delle due galline, che
può essere utile a chi ha l'orto o il giardino;
CONSIDERATA la
probabile esistenza di allevamenti di galline per autoconsumo presenti sul
territorio e magari non registrati all’ASP che verrebbero registrati nell’anagrafe
avicola per usufruire degli sconti dell’articolo proposto a garanzia della
salute pubblica;
VISTI
i progetti di successo avviati da altri Comuni italiani che hanno addirittura affidato
in comodato d’uso galline e pollaio ottenendo la riduzione attesa nella
produzione dei rifiuti;
CONSIDERATA la
difficoltà di trovare aziende di compostaggio per smaltire l’umido raccolto dai
cittadini con la raccolta differenziata;
Ritenuto che le alte tariffe delle utenze non
domestiche mettono in difficoltà per il pagamento gli utenti;
CONSIDERATO che il comma proposto
si propone di ridurre i rifiuti ed incrementare il riciclo e la
raccolta differenziata in modo naturale ed ecologico;
CONSIDERATO
il valore educativo della presenza degli animali, specialmente per i bambini;
CONSIDERATO
che utenze potenzialmente maggiormente interessate sono quelle delle zone
periferiche che saranno raggiunte con difficoltà dalla raccolta porta a porta;
Tutto
quanto considerato
PROPONE di DELIBERARE
Introducendo
nel Regolamento in oggetto all’articolo 23 “Riduzioni
per le utenze domestiche” un comma 3 bis così composto:
17/7/2017 Oggetto: Modifica al Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 19 del 27/03/2015.
La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,
VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
Considerata la legge 166/2016 che
all’art 3 “Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta'
sociale” recita: “1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere
gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono
ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. 2. I soggetti
donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze
alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di
persone indigenti. 3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano
possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo aerobico. 4. Gli
alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura che non siano
riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze
o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai
soggetti donatari. 5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle
eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al
consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o
ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da
loro incaricati sono svolte sotto la responsabilita' di chi effettua le
attivita' medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza
alimentare.”
VISTO l’Art.
17 “Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti” LEGGE 19 agosto
2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la
limitazione degli sprechi.” (GU n.202 del 30-8-2016 )
All'articolo
1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attivita'
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o
distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo'
applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla
quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla
vendita e oggetto di donazione».;
Considerato che ai fini della legge
166/2016 si definiscono all’art 2 comma 1 a) «operatori del settore
alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro,
che svolgono attivita' connesse ad una delle fasi di produzione,
confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli
alimenti;
Considerato che ai fini della legge
166/2016 si definiscono all’art 2 comma 1 b) «soggetti donatari»: gli enti
pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti
costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche
mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale
nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
Ritenuto che le alte tariffe delle utenze non
domestiche mettono in difficoltà per il pagamento gli utenti;
CONSIDERATO che l’intervento
è finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la
donazione di beni alimentari che non finiranno più in discarica o nell’umido;
Tutto
quanto considerato
PROPONE di DELIBERARE
Introducendo
nel Regolamento in oggetto un articolo 25 bis così composto:
Articolo
25 bis – “Riduzioni tariffarie per la
cessione di eccedenze alimentari”
“1)
Ai sensi dell’art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, domestiche relative ad
attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono
eccedenze alimentari ai «soggetti
donatari» così come
definiti dalla legge 166/2016 art 2 comma 1 lett.b), il Comune applica una
riduzione stabilita nella misura massima del 20% delle parte variabile della
tariffa della Tari.
2)
Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all’art.2 comma 1,
lett.c) della stessa legge ovvero “i
prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il
mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di
domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali
di vendita; rimanenze di attivita' promozionali; prossimi al raggiungimento
della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi
prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei
alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non
inficiano le idonee condizioni di conservazione;” che dovranno essere
destinate in via prioritaria all’utilizzo umano, in particolare a favore di
persone indigenti, ed in secondo luogo, se non idonee per l’uomo, al sostegno
vitale degli animali;
3)
Per «soggetti donatari» si intendono secondo
all’art.2 comma 1, lett.b) della stessa
legge ovvero: gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e
che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e
servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460;
4)
La riduzione di cui al comma 1) è applicabile solamente per cessioni pari ad
almeno cento Kg/anno ed è così determinata : a) per le attività che cedono un
quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi si applica una
riduzione del 10%; b) per le attività che cedono un quantitativo tra cinquecento
chilogrammi e mille chilogrammi si applica una riduzione del 15%; c) per le
attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi si applica
una riduzione del 20%;
5)
Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla
presentazione da parte del contribuente/operatore del settore alimentare, di
istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31
gennaio dell’anno successivo. Tale istanza deve contenere : - i riferimenti
degli enti pubblici e/o privati di cui al comma 3) a cui sono state cedute a
titolo gratuito le eccedenze alimentari; -i quantitativi di prodotti alimentari
ceduti nell’anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l’indicazione della
tipologia di prodotto - copia della
documentazione comprovante le singole cessioni effettuate;
6)
La riduzione di cui al comma 1) viene applicata sulla parte variabile della
tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le cessioni sono
state effettuate;
7)
L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere
il limite della previsione dell’apposito stanziamento di spesa iscritto nel
bilancio dell’esercizio cui si riferisce il tributo.
In
caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte;
8) Il Comune verifica, anche a campione,
interpellando gli enti senza scopo di lucro indicati nell’elenco di cui al
comma 5), l’autenticità di quanto comunicato dai contribuenti che hanno
usufruito della riduzione tariffaria di cui al presente articolo.”14/2/17 Oggetto: art 56. Adunanza aperta sul tema “Depurazione”
I sottoscritti Consiglieri di codesto Comune,
in considerazione dei
ritardi e delle incertezze ormai palesemente conclamate in ordine alla
soluzione del problema della depurazione dei reflui fognari ed in particolare
della realizzazione del depuratore di Villaggio Mosè
chiedono un’adunanza aperta
alla
partecipazione dei tecnici comunali, dell’amministrazione attiva, della
deputazione regionale e di tutti i soggetti istituzionalmente competenti e
responsabili in materia di servizio idrico integrato per conoscere lo stato
dell’arte e le soluzioni individuate riguardo il futuro della depurazione dei
reflui fognari della città di Agrigento con particolare riferimento a tempi,
modi e attori riguardo la realizzazione del depuratore di Villaggio Mosè.
11/1/17 C.C. n. 52 del 20/04/2017
Oggetto: Ingresso in città di Bus turistici, proposta di discussione
anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio
comunale (art 27 Regolamento comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale)
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di codesto
Comune per il Movimento 5 Stelle,
·
vista la Determinazione consiliare n 184 del
23 settembre 2014 regolamento per l’applicazione della tassa di stazionamento
dei bus turistici;
·
Considerato che dal regolamento per
l’applicazione della tassa di stazionamento dei bus turistici è previsto
all’art 6 che “eventuali modifiche e/o integrazioni di gestione del Check point
sono introdotte con Determinazioni dirigenziale a firma del Dirigente del Suap”
ovvero della Gestione della postazione “Check point”;
·
considerata la DD 2002 del 3/10/2016 sul tema
check point bus turistici;
·
chiede al Consiglio comunale di discutere
su
Ingresso
in città di Bus turistici: situazione attuale, regolamentazione e sua interpretazione,
guadagni comunali, organizzazione futura.
Oggetto: Assistenza al randangismo, proposta di
discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio
comunale (art 27 Regolamento comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale)
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di codesto
Comune per il Movimento 5 Stelle,
·
considerate le ingenti spese affrontate dal
Comune per affrontare il randagismo come ospitalità, cure, trasporto, cattura,
microchippatura e sterilizzazione;
·
considerato che finora ci si è servito per
l’ospitalità e la cura di servizi di privati;
·
considerata la richiesta di aiuto proveniente
da molti quartieri su mute di cani aggressivi;
chiede al Consiglio comunale di discutere
su
Assistenza
al randangismo: situazione attuale, costi e soluzioni, indirizzi del Consiglio, parco canile.
C.C. n. 98 del 20/06/2017 Modifica art. 70 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Non approvazione http://www.comuneweb.it/egov/Agrigento/ammTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti_organi_indirizzo_politico/dettaglio/allegato.171998.2017.0.pdf
23/11/2015 CC. N. 32 del 16/03/2017.
Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO”
21/12/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO sui Buoni Lavoro (Voucher)”
16/12/2015 Con la prima Commissione: Regolamento per il noleggio di natante con conducente
16/11/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO”
16/11/2015 Diritto
di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale" - Bozza di Regolamento per l’utilizzo dei cellulari aziendali.
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