Diritto di iniziativa


4/4/19 Oggetto: Modifica art 27 del Regolamento  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;

VISTO l’Art. 27 comma 5 del Regolamento per LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) recita: “5. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei seguenti casi:

a) Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono costituite e sono state ammesse, anche in passato, come parte civile in processi Antimafia;

b) Abitazioni occupate da nucleo monoparentale con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento e che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104 art.3 c.3;”

ConsideratO che per la persona disabile la permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del suo naturale tessuto sociale d’appartenenza, costituisce un normale inserimento sociale e un benessere psicofisico;

ConsideratO che riconoscere ai nuclei familiari con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento, la riduzione del 50% sulla tassa sui rifiuti (TARI) rientra nella logica di favorire il mantenimento della persona disabile nella propria abitazione e nel proprio nucleo familiare; 

ConsideratO che incoraggiare ed aiutare a mantenere la persona disabile nella abitazione di famiglia, libera il Comune dalla spesa di soluzioni residenziali di gran lunga più costose;

ConsideratO che la Federazione Movimento Noi Liberi Regionale, formata da associazioni di famiglie e persone disabili appartenenti alla Regione Sicilia , rappresentata dall’associazione Amici di Agrigento ONLUS in persona del Presidente sig.ra Angela Zicari, con sede ad Agrigento nella via Kennedy n. 5 ha manifestato l’esigenza di un maggiore aiuto alle famiglie dei disabili;

Tutto quanto considerato

PROPONE di DELIBERARE

La modifica dell’art 27 comma 5 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente in modo che diventi:

La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei seguenti casi:

a) Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono costituite e sono state ammesse, anche in passato, come parte civile in processi Antimafia;

b) Abitazioni di famiglie con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento e che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104 art.3 c.3 il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 25.000,00;”


 

25/3/19 Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale consistente nella sostituzione dell’art 32 ed inserimento dell’art 32 bis del REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio comunale

Relazione
Per l’esperienza maturata durante questi anni di Consiglio, la tempestività delle risposte è importantissima e utile per i cittadini e anche, a volte, per chi risponde alla domanda perché propone un momento di riflessione sull’argomento trattato.
Aspettare che un numero congruo di domande costituisca per realizzare una seduta di Consiglio che sia economicamente “sostenibile” rischia di  far perdere il senso delle domande che, in questi anni, sono state superate dagli eventi.
Per questo è importante introdurre dei momenti di confronto nelle sedute di Consiglio che, tra l’altro, in questi anni sono spesso iniziate in ritardo per  mancanza di numero legale, l’introduzione, in testa alla seduta, di un momento per rispondere alle interrogazioni potrebbe far superare il problema anche questo portatore di inutile spreco di pubblico denaro.
Tale possibilità è inserita nei regolamenti comunali di tanti comuni. Anche nel nostro Comune è prevista tale disposizione che, con questa modifica si intende meglio regolare.







La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere di codesto Comune

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
CONSIDERATO che perché le risposte alle domande dei Consiglieri siano valide bisogna assicurare che siano tempestive;
CONSIDERATO che l’art 32 “TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE (QUESTION TIME)” recita:
1. oltre a quanto previsto dall'articolo precedente le interrogazioni a risposta orale dei consiglieri vengono trattate in un' apposita seduta a tal fine convocata, oppure nella stessa giornata di altra adunanza consiliare, con indicazione, nell' avviso di convocazione, dell' orario e  dei tempi da dedicare alla trattazione.
2. È pertanto facoltà della Conferenza dei Capi-Gruppo convocare una seduta non cadenza  periodica non inferiore a 30 giorni con alI'O.d.g. iscritte tutte le interrogazioni.
3. Nella seduta dedicata esclusivamente alla trattazione delle interrogazioni non può essere trattato alcun altro argomento.
4. Le modalità e.le procedure di convocazione sono quelle previste per il Consiglio comunale.
5. Le interrogazioni devono consistere in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento specifico.
6. I consiglieri presentano le interrogazioni all'Ufficio della Presidenza del Consiglio che dopo l'avvenuta segnatura nell'apposito registro, le trasmetterà al Sindaco entro sette giorni lavorativi  precedenti la seduta consiliare fissata per il Question time. Entro lo stesso termine, il Sindaco  comunicherà l'elenco degli assessori che interverranno alla seduta.
7, Vengono inserite, per la risposta orale, anche all' ordine del giorno, nel rispetto dell' ordine cronologico di presentazione, le interrogazioni di cui il Consigliere richiedeva risposta scritta a cui l'Amministrazione non ha risposto nei termini.
8. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quali: sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata alla seduta successiva, appositamente dedicata al question time ai sensi del presente articolo.
9. Nella seduta dedicata esclusivamente alla trattazione delle interrogazioni a risposta orale, con le modalità di cui ai commi precedenti, non è prescritto alcun numero legale. Devono però essere presenti il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce a norma del presente regolamento, il Segretario Generale o il suo vice, gli interroganti, il Sindaco o l'Assessore delegato.
10. Se l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione, l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per l'interrogante di sua ripresentazione.
11. Se è assente l'Assessore competente, la risposta viene, comunque, fornita dal Sindaco o da un Assessore a ciò appositamente delegato.
12. L’illustrazione è contenuta nel tempo massimo di sette minuti. La risposta è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante  con una dichiarazione, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di tre minuti. Non è  possibile ulteriore replica del rispondente.
13. Se l'interrogazione è stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica  spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
14. Le interrogazioni relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate, previo assenso degli interroganti, contemporaneamente.
15 . Alle sedute di cui al presente articolo deve essere comunque garantita la massima diffusione mediante !'invito agli organi di informazione.”

Tutto quanto visto  e considerato


PROPONE di DELIBERARE



A)   Che l’articolo 32 “TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE (QUESTION TIME)” venga cassato e sostituito con il seguente nuovo articolo 32 “TRATTAZIONE nel QUESTION TIME DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE:

“Articolo 32 “TRATTAZIONE nel QUESTION TIME DELLE INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

1.    All'inizio di almeno tre adunanze del Consiglio Comunale nel corso di ogni mese, senza che sia necessaria la presenza del numero legale, un tempo non inferiore ai trenta e non superiore ai centoventi minuti è dedicato alla trattazione delle interrogazioni a risposta orale. La Conferenza dei Capigruppo può decidere la trattazione delle interrogazioni a risposta orale, per un tempo definito, all'inizio di altre adunanze del Consiglio.

2.    I consiglieri presentano le interrogazioni per la risposta orale all'Ufficio della Presidenza del Consiglio che, dopo l'avvenuta segnatura nell'apposito registro, le trasmetterà tempestivamente al Sindaco in modo che le riceva almeno sette giorni lavorativi prima della seduta consiliare fissata per le risposte. Con il consenso del Sindaco, tale termine può essere ridotto sino a quattro giorni.

3.    Alle interrogazioni a risposta orale risponde il Sindaco, ovvero uno o più assessori da lui delegati. Il Sindaco, entro il giorno lavorativo precedente la seduta,  comunicherà l'elenco degli assessori che interverranno per le risposte.

4.    Il primo dei firmatari di una interrogazione, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale, può richiedere che una interrogazione a risposta orale sia trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5.    Vengono inserite, per la risposta orale, anche all' ordine del giorno, nel rispetto dell' ordine cronologico di presentazione, le interrogazioni di cui il Consigliere richiedeva risposta scritta a cui l'Amministrazione non ha risposto nei termini.

6.    Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di risposta ad una interrogazione, se non è stata possibile la programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile e il Sindaco, o un suo delegato, è tenuto alla trattazione della stessa.

7.    In caso ci sia bisogno di dividere in più adunanze le interrogazioni pervenute, si procede nella divisione in modo che la metà di quelle trattate in ogni seduta sia stata sottoscritta da consiglieri delle minoranze consiliari.

8.    Per il momento della seduta dedicato alla trattazione delle interrogazioni a risposta orale non è prescritto alcun numero legale, devono però essere presenti il Presidente o chi legittimamente lo sostituisce a norma del presente regolamento, il Segretario Generale o il suo vice, gli interroganti, il Sindaco o l'Assessore delegato secondo il comma 3.

9.    Se l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione, l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per l'interrogante di sua ripresentazione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato per giustificati motivi, il Presidente ne dispone la trattazione per la seduta successiva prevista per le interrogazioni per il question time, salvo rinuncia del presentatore.

10. L’illustrazione è contenuta nel tempo massimo di sette minuti. La risposta è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante con una dichiarazione, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di tre minuti. Non è  possibile ulteriore replica del rispondente.

11. Se l'interrogazione è stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario. La replica può essere affidata anche ad un Consigliere firmatario diverso da quello che ha illustrato il quesito.

12. Le interrogazioni relative a fatti tra loro connessi possono essere trattate, previo assenso degli interroganti, contemporaneamente.

13. Il Presidente, terminato il tempo della seduta destinato alle interrogazioni, comunica al Consiglio l'elenco di tutti le interrogazioni ammesse e l'ordine di trattazione delle stesse, nonché, eventualmente, l'elenco delle interrogazioni per il question time a risposta immediata inammissibili secondo il comma 2 dell’art 32 bis. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa replica.”


B)   che venga inserito un articolo 32 bis nel “REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio comunale” che abbia questa formulazione:

Articolo 32 bis “TRATTAZIONE NEl question time dELLE Interrogazioni a risposta immediata

1.    Se per un quesito, derivante da fatti recenti avvenuti o resi noti in un momento successivo alla convocazione del Consiglio Comunale, si richiede una risposta immediata, perché connotato da urgenza e/o attualità politica e riguardante questioni di particolare importanza relative all'attività dell'Amministrazione, è il Presidente che, sentito l'ufficio di Presidenza, decide in merito alla sussistenza dei requisiti di urgenza ed importanza.
2.    In caso di riscontrata carenza di urgenza ed importanza, anche parziale, dichiara l’interrogazione inammissibile dandone comunicazione all'interpellante, il quale ha la facoltà di inserirlo nell’elenco delle interrogazioni da trattare nel question time o di trasformarlo in un’interrogazione a risposta scritta.

3.    Il Presidente provvede a trasmettere tempestivamente ai capigruppo consiliari copia delle interrogazioni per il question time ammesse.

4.    Le interrogazioni urgenti, per cui si richiede una risposta immediata, devono essere presentate entro le ore nove del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati.
La programmazione definitiva dei question time da trattarsi in ogni seduta è effettuata dal Presidente entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'adunanza nella quale devono essere trattati.

5.    L’interpellante illustra brevemente, entro tre minuti, il quesito a risposta immediata.
Il Sindaco o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente ai question time loro rivolti, contenendo la risposta nel termine di cinque minuti. Il presentatore dell'interpellanza ha facoltà di replicare per non più di due minuti.

6.    In ogni adunanza il tempo dedicato alla discussione delle interrogazioni a risposta immediata  non può essere superiore ai 30 minuti, da svolgersi dopo la discussione delle interrogazioni per il question time già programmate e prima dell’inizio delle discussioni in OdG della seduta.

7.    Se l'interrogante è assente ingiustificato al momento della trattazione, l'interrogazione è tolta dall'ordine del giorno, salva la facoltà per l'interrogante di sua ripresentazione. Qualora, invece, sia assente il Sindaco o l'Assessore delegato per giustificati motivi, il Presidente ne dispone la trattazione per la seduta successiva prevista per le interrogazioni per il question time, salvo rinuncia del presentatore.



23/3/19 Oggetto: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale consistente nella modifica dell’art 28 del REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio comunale

Relazione

Le proposte di delibera presentate dai Consiglieri possono avere un parere  negativo o condizionato dai dirigenti competenti.
Prima di arrivare alle commissioni competenti per lo studio e i pareri, sarebbe il caso che i proponenti fossero a conoscenza dei pareri espressi dai dirigenti per, eventualmente, ripensare o modificare la proposta.
E’ capitato, infatti, che in sede di Consiglio venga ritirata o modificata la proposta dagli stessi proponenti. Spesso i lavori del Consiglio si sono allungati, con onerose spese di stenotipia, perché ci si è fatti carico, in quella sede, di un lavoro di cesellamento della proposta che poteva essere fatto prima.
Se il proponente viene avvisato dell’arrivo dei pareri potrà scegliere di modificare prima gli atti, in modo che lo studio degli stessi non gravi né il bilancio comunale né il lavoro delle commissioni consiliari.

Per il Consigliere, visti i tempi lunghissimi in cui restano spesso incagliati negli uffici, risulta difficoltoso ricordare addirittura  quali atti ha presentato  alla Presidenza del Consiglio comunale.
E’ necessario, dunque, che l’Ufficio di Presidenza, che rappresenta il Consigliere o il gruppo di Consiglieri proponenti, si faccia carico di ricordare agli uffici preposti l’esistenza dell’atto depositato e richieda l’apposizione del parere entro i tempi previsti dalla regolamentazione vigente relativa ai procedimenti amministrativi. I tempi dovrebbero essere indicati in specifici regolamenti comunali infatti l’art. 151, comma 5, TUEL rinvia al regolamento di contabilità per la disciplina delle modalità con le quali il parere di regolarità contabile deve essere reso; mentre per quanto attiene al parere di regolarità tecnica, ben può provvedere il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Inoltre la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi all’ Art. 16. (Attivita' consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
Quindi sembrerebbe sia 20 giorni il termine entro cui debbano essere forniti anche i pareri tecnico e contabile.





La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere di codesto Comune

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL all’art 49;
VISTA LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” all’art 2;
VISTO il Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 18/05/2010;
VISTO il Regolamento Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 19/02/2013;
VISTA la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi all’ Art. 16;
VISTO l'art 28 “PROPOSTE DI DELIBERAZIONI D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI” del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" che dice: 1. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella competenza del Consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente ed è inviata all'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, il quale,previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione.
2. Il consigliere proponente può avvalersi della collaborazione degli uffici della presidenza del Consiglio comunale ovvero degli uffici e del personale messi a disposizione dei gruppi
consiliari, per la predisposizione della proposta di deliberazione e della relazione illustrativa di cui al comma 1”.

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


L’aggiunta dei seguenti commi 3 e 4 all’articolo 28 “PROPOSTE DI DELIBERAZIONI D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI” del REGOLAMENTO per il funzionamento del Consiglio comunale:

3.    L’ufficio di Presidenza si coordina con il Segretario generale affinché i pareri previsti dall’art 49 del TUEL siano apposti entro i tempi indicati dalle norme cogenti.

4.    Il proponente o i proponenti o la Commissione proponente, avvisato/i dall’Ufficio di Presidenza dell’arrivo dei pareri dei dirigenti, ha/hanno 5 giorni lavorativi per decidere sull’eventuale ritiro o sulla modifica della proposta prima dell’invio alle commissioni consiliari competenti sull’argomento.


9/2/19 Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Relazione
Si propone la modifica vista la necessità di assicurare l’adeguata manutenzione del manufatto sepolcrale, obbligo che grava in primis sul fondatore concessionario del sepolcro. Al fine di assicurare la continuità dell’osservanza di tale obbligo anche in seguito alla morte del fondatore/concessionario del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa del fondatore subentrino nella posizione del concessionario originario mediante il subentro o voltura della concessione amministrativa.

Il ricorso al subentro nella posizione del concessionario, permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni giuridiche che già facevano capo al concessionario originario.

Il regolamento del Comune di Agrigento all’art 48 comma 3, recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”

Ciò implica che in caso di un figlio unico che abbia già acquistato una concessione per se non abbia titolo sulla concessione dei genitori, dovendo trasferirli magari nella propria per poter continuare a prendersi cura della loro ultima dimora. Quando il rapporto concessorio cessa e spira (per causa fisiologica o disfunzionale, qui poco importa) si procede d’ufficio all’estumulazione, altrimenti avremmo un’occupazione abusiva e “sine titulo”, ovvero illegittima, di un sepolcro privato.
Oppure se un concessionario decede ed ha più figli hanno titolo alla concessione solo quelli che non ne hanno acquistato nel frattempo o ereditata un’altra e quindi le spese di eventuali manutenzioni sono a carico dei soli concessionari pur ospitando la sepoltura familiari comuni e non perdendo gli altri familiari il diritto alla sepoltura.

Si ricorda che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285  che l’Art. 63. Comma 1. Dice che: “I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'. “, ciò è ricordato anche dal comma 1 dell’ Art. 46 del regolamento comunale di polizia mortuaria: “1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.”



COMUNE di AGRIGENTO

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO il D.P.R. 285/90;
CONSIDERATO che secondo l’articolo in oggetto il titolo di concessione può essere ottenuto solo a condizione di non avere altri titoli di concessione nei cimiteri del Comune di Agrigento e ciò può comportare, a seguito delle infinite situazioni familiari riscontrabili, problemi pratici per l’attribuzione delle responsabilità riguardo la manutenzione dei manufatti funebri con problemi economici per Comune/singoli cittadini e persino problematiche familiari con risvolti emotivi per i nostri concittadini;
CONSIDERATO che è un diritto legittimo occuparsi della struttura in cui sono contenuti i resti dei propri cari e di cui non sempre è  possibile la traslazione;

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La modifica dell’art 48 comma 3 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA che recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”

In modo che diventi:

“In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90. In caso siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento, la concessione può essere rivendicata solo in mancanza di altri legittimi successori in vita, che non abbiano altre concessioni nei cimiteri di Agrigento”


8/2/19 OGGETTO: Proposta per  deliberare la Modifica dell’art 18 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente


La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

SENTITA la risposta dell’assessore competente il 15/1/19 al Question Time relativo all’interrogazione su TARI e TOSAP;

CONSIDERATO che l’Art. 4 comma 8 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del 20/03/2012, riguardante la
“Presupposto della tariffa”, che recita:
“Le aree scoperte soggette a tariffa sono:  - quelle operative delle utenze non domestiche;  - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente. Periodicamente sarà curata la ricognizione dei luoghi funzionali alle attività commerciali e verrà individuata l’estensione utilizzata di fatto da ciascun esercizio, sulla quale si effettuerà il calcolo delle tariffe relative a tali aree, indipendentemente dalla formale concessione.”

CONSIDERATO che è necessario un controllo delle utenze e che in altri Comuni i mancati pagamenti portano all’estinzione della concessione;

CONSIDERATO  che il mancato controllo invita, anche chi non lo farebbe, a fare il “furbetto” per non essere schiacciato dalla concorrenza;


Per tutto quanto sopra ritenuto, rilevato  e considerato


PROPONE di DELIBERARE

La modifica dell’art 18 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente aggiungendo un comma 4 che reciti:

“4. Le aree scoperte soggette a tariffa sono: 
- quelle operative dovendo intendersi per tali le superfici scoperte strumentali allo svolgimento di una attività economica e a tal fine utilizzate; 
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
Annualmente, tra giugno e settembre, sarà curata la ricognizione dei luoghi funzionali alle attività commerciali e verrà individuata l’estensione utilizzata di fatto da ciascun esercizio, sulla quale si effettuerà il calcolo delle tariffe relative a tali aree, indipendentemente dalla formale concessione.”.

Agrigento 8/2/19

8/2/19 OGGETTO: Proposta per  deliberare la Modifica dell’art 7 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente


La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
SENTITA la risposta dell’assessore competente il 15/1/19 al Question Time relativo all’interrogazione su TARI e TOSAP;
CONSIDERATO che l’Art. 9 comma 3 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del 20/03/2012, che recita:
“L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica direttamente all’Ente Gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Parimenti l’ufficio Urbanistica, l’ufficio Patrimonio e l’ufficio Attività Produttive, con cadenza trimestrale, sono tenuti a comunicare all’Ente Gestore del Servizio i dati inerenti ad eventuali titoli abilitativi rilasciati o comunicati, eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività produttive o di inizio attività. Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito all'art. 20 del presente regolamento. In assenza di tale adempimento, il numero dei componenti il nucleo familiare cui, in via presuntiva, si farà riferimento per la determinazione della tariffa sarà di tre. L’Amministrazione comunale potrà collaborare con gli uffici dell’ATO rifiuti per accertare, tramite ricerche catastali o altri strumenti, l’esistenza di immobili non censiti nella banca dati dell’ATO.”
CONSIDERATO che è necessario un controllo delle utenze che non è ancora efficientemente svolto dal Comune con i dati in possesso nei vari uffici;
CONSIDERATO  che il mancato controllo invita, anche chi non lo farebbe, a fare il “furbetto”;

Per tutto quanto sopra visto, sentito  e considerato


PROPONE di DELIBERARE

La modifica dell’art 7 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente aggiungendo un comma 5 che reciti:

“5. L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso.
Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica direttamente all’Ufficio Tributi entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Parimenti l’ufficio Urbanistica, l’ufficio Patrimonio e l’ufficio Attività Produttive, con cadenza trimestrale, sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi i dati inerenti ad eventuali titoli abilitativi rilasciati o comunicati, eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività produttive o di inizio attività.”.

30/1/19 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del REGOLAMENTO  SULLA COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E SUL COSIDDETTO BARATTO AMMINISTRATIVO.

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTA la relazione allegata;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
RICHIAMATO l’art. 24 D.L. 133 del 12.09.2014, convertito in Legge 164 del 11.11.2014, il quale prevede che “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”;
VISTI:
- l’art. 189 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Interventi di sussidiarietà orizzontale”, il quale dispone al comma 1:
- che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento;
- al comma 2 che “Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo
prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma”;
- l’art. 190 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rubricato “Baratto amministrativo”, che recita: “Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”;
CONSIDERATO che tali previsioni normative costituiscono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
RILEVATO infatti che:
- le succitate disposizioni incoraggiano nuove forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela della cosa pubblica;
- in questo concetto i cittadini diventano soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con la conseguenza che il Comune beneficia di risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti privati;
PRESO inoltre atto che l’art. 1 dello Statuto comunale pone al centro dell’attività amministrativa l’attuazione del suddetto principio di sussidiarietà, disponendo:
- al comma 1 che “L'ordinamento giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico amministrativa e sociale del comune di Agrigento. “;
- al comma 3 che “Il comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell’informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.”;
CONSTATATO che l’applicazione dell’istituto prevede l’individuazione da parte dell’ente di riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato;
TENUTO conto a questo proposito delle considerazioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna nella deliberazione 26/2016/PAR, ove si afferma che:
- il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, “risulta derogabile nel nostro ordinamento solo in forza di disposizioni di legge che, operando un bilanciamento tra differenti interessi, sacrificano gli interessi tutelati dai citati articoli 23 e 53 in favore di altri interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore. Nel caso in esame la disposizione di legge sulla cui base i comuni possono deliberare, l’esenzione e/o la riduzione di tributi comunali è
costituita dall’articolo 24 d.l. 133/2014”;
- tale facoltà può essere esercitata previa adozione di un’apposita delibera da parte dell’ente che decida di utilizzare il suddetto istituto. La Sezione Regionale ritiene che tale atto, in base alla previsione contenuta nell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per la disciplina dei tributi locali, fatti salvi gli aspetti riservati alla fonte legislativa
statale, debba rivestire la forma regolamentare. L’atto deliberativo comunale fissi/individui “criteri” e “condizioni” in base ai quali i cittadini, singoli o associati, possano presentare progetti relativi ad interventi di riqualificazione del territorio;
DATO ATTO che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con deliberazione 172/2016/PAR si è espressa nel senso che riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’Ente locale;
PRESO infine atto che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto con deliberazione 313/2016/PAR:
- ha posto a sua volta l’accento sul principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ribadendo le conclusioni formulate dalla Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna;
- ha confermato la necessità di normare l’istituto con un regolamento approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997, ciò anche “in vigenza dell’art. 190 del Codice, che ribadisce la necessità di una apposita delibera al riguardo, che disciplini l’istituto”;
- ha escluso l’applicabilità dell’istituto a obbligazioni di natura extratributaria;
- infine, ha espressamente affermato che “deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi . La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la relativa delibera assunta dall’ente pubblico territoriale deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata”;
RITENUTO opportuno, nel quadro normativo sin qui esposto, valorizzare e incoraggiare la politica della sussidiarietà nella progettazione e nella gestione dei servizi, individuando forme di collaborazione più aderenti alle esigenze della collettività locale, anche in termini di condivisione e partecipazione a programmi e scelte, elementi indispensabili per il raggiungimento di una società equa e responsabile;
RILEVATO altresì, che la perdurante carenza di risorse finanziarie e i sempre maggiori vincoli alla spesa pubblica rendono indispensabile il perseguimento di obiettivi di risparmio di gestione necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, anche attraverso l’azione sussidiaria e sinergica con le singole realtà del territorio;
RITENUTO pertanto di interesse del Comune disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione dell’art. 118, ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati;

Per tutto quanto sopra ritenuto, rilevato  e considerato

PROPONE di DELIBERARE

L’approvazione  dell’allegato regolamento sulla collaborazione tra l’amministrazione comunale ed i cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sul cosiddetto “baratto amministrativo”;
- di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento di riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione.


Agrigento 29/1/19

                                                                  La Consigliere comunale
                                                                      Ing.Marcella Carlisi





Relazione

L’istituto del baratto amministrativo, introdotto nell’ordinamento dall’art. 24 del D.L. 133/2014, è stato ulteriormente disciplinato dagli artt. 189 e 190 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016. In particolare, in base a quest’ultimo articolo gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, che possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In queste ipotesi sono individuate riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall’ associazione.
Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall’art. 118 della Costituzione, il quale dispone al comma 4 che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Le norme che disciplinano il cosiddetto baratto amministrativo, infatti, incoraggiano nuove forme di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche, finalizzate alla tutela del bene comune.
Questo nuovo strumento fa sì che i cittadini diventino soggetti attivi nella cura dei beni comuni, con il conseguente beneficio per il Comune in termini di risorse, competenze ed esperienze di cui si fanno portatori i soggetti privati.
L’approvazione del regolamento ha la finalità di sviluppare la collaborazione con cittadini e associazioni per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani in attuazione con i i seguenti obiettivi:
- integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici degradati o comunque inutilizzati;
Per quanto concerne gli aspetti di riduzione o esenzione di tributi correlato allo svolgimento delle prestazioni da parte dei privati, gli stessi sono disciplinati tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti

Comune di Agrigento

REGOLAMENTO  SULLA COLLABORAZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E SUL COSIDDETTO BARATTO AMMINISTRATIVO

Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - I cittadini attivi
Art. 5 - Patto di collaborazione
Art. 6 - Interventi di cura, recupero e valorizzazione di spazi pubblici e edifici
Art. 7 - Promozione dell’innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana

Disposizioni di carattere procedurale
Art. 8 - Disposizioni generali
Art. 9 - Proposta progettuale di collaborazione
Art. 10 - Baratto amministrativo

Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici
Art. 11 - Individuazione degli edifici
Art. 12 - Rigenerazione e cura degli edifici

Formazione
Art. 13 - Finalità della formazione
Art. 14 - Il ruolo delle scuole

Forme di sostegno
Art. 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Art. 16 - Affiancamento nella progettazione
Art. 17 - Altre forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Comunicazione, trasparenza e valutazione
Art. 18 - Comunicazione collaborativa
Art. 19 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

Responsabilità e vigilanza
Art. 20 - Prevenzione dei rischi
Art. 21 - Tentativo di conciliazione

Disposizioni finali e transitorie
Art. 22 - Entrata in vigore
Art. 23 - Disposizioni transitorie




Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, in attuazione agli art. 118 e 117 comma 6 della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l’intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani venga proposta dai cittadini o richieda la collaborazione e risponda a sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa  che si instaura con la sottoscrizione di patti di collaborazione.
4. Il presente Regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione di natura sussidiaria finalizzate ad integrare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità della fruizione collettiva in relazione a determinati spazi pubblici, anche attraverso iniziative culturali di vario genere.
5. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
e) Sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
f) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
g) Autonomia civica: l’amministrazione riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.


Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Agrigento nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani e le modalità di attuazione.
f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici (o parti di edifici) e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
l) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione (contratti di cosiddetti  partenariato sociale) dei cittadini con l’Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, sulla base di progetti presentati dai cittadini in relazione ad un preciso ambito territoriale, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione e degli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016, e in riferimento ai quali sono previste riduzioni o esenzioni di tributi.


Art. 3 - I cittadini attivi
1. L’intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani, inteso quale manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i cittadini che possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
I singoli cittadini devono possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Agrigento;
b) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o dell’intervento da svolgersi.
Non sono ammessi alla sottoscrizione dei patti di collaborazione di cui al successivo art. 5 i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. A tal fine i cittadini attivi attestano, tramite dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal citato 80 del D.Lgs 50/2016, ad eccezione di quanto indicato nel comma 4 di questo articolo.
Per le associazioni e le altre formazioni sociali non aventi fini di lucro i requisiti richiesti sono:
a) sede legale nel Comune di Agrigento;
b) scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Agrigento.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
3. I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.


Art. 4 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
a) la cura occasionale;
b) la cura costante e continuativa;
c) la gestione condivisa occasionale;
d) la gestione condivisa costante e continuativa;
e) la rigenerazione temporanea;
f) la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili a patto che gli interventi non trasformino l'immobile in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future.


Art. 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, e le eventuali cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall’art 20 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, le conseguenze in caso di conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare  atti di mecenatismo, cui deve essere dato ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di immagine, l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
4. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 


Art. 6 - Interventi di cura, recupero e valorizzazione di spazi pubblici e edifici
1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sugli spazi pubblici di proprietà del Comune o, in accordo con gli stessi, di altri enti pubblici o di diritto pubblico e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L’intervento è finalizzato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l’uso pubblico del bene.
4. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura recupero e valorizzazione di spazi pubblici e edifici prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l’apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività stabilite nel patto di collaborazione.
5. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
6.I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l’amministrazione.
7. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici, disciplinati nell’art 12 di questo regolamento.


Art. 7 - Promozione dell’innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana
1. Il Comune promuove l’innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e, nel contempo, attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, tra i cittadini e le formazioni sociali.
2. Il Comune promuove l’innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l’offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell’utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità; può quindi riservare una quota degli spazi pubblici ed edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
5. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
6. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l’innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.


Disposizioni di carattere procedurale

Art. 8 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell’ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino e il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico- amministrativo.
2. Al fine facilitare le pratiche di cittadinanza attiva, il Comune individua attraverso una delibera della Giunta comunale, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura, che nel seguito di questo testo verrà indicata come “struttura”, provvede direttamente all’attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente interlocutore privilegiato nel rapporto con l’Amministrazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il consenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
5. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici e quant’altro che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini.
6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.


Art. 9 – Proposta progettuale di collaborazione
1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione;
b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l’iter procedurale prende avvio dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. La sollecitazione può essere aperta alle proposte dei cittadini o  precisa e definita dalla giunta comunale che identifica ambito, requisiti e condizioni della collaborazione.
3.Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco degli uffici e/o enti che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
•  generalità complete del proponente (singolo o associato);
• possesso dei requisiti richiesti, titolo di studio e formazione professionale del proponente singolo o degli associati interessati dalla proposta;
• progetto dell’attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente Regolamento, riferito ad un preciso ambito territoriale; 
• disponibilità in termini di tempo; 
• eventuali mezzi e attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici competenti.
7. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell’ufficio o degli uffici competenti per materia.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche, economiche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e gli organi comunali politici coinvolti nell’istruttoria.
9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d’uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta e, in caso di assenso, proposta per l’approvazione al Consiglio comunale .
10. L’ufficio, sulla base dell’istruttoria espletata, completa la proposta di collaborazione - che definisce anche la tipologia, l’entità e le condizioni per l’applicazione all’intervento della eventuale  riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all’art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi – e la sottopone al vaglio della Giunta Comunale.
11. In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente coinvolto per competenza dell’intervento.
12. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, in apposita sezione dedicata, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.


Art 10. -  Baratto amministrativo
1. Il Consiglio comunale, entro il termine legislativamente previsto per l’approvazione del bilancio e per la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi, stabilisce l’importo massimo erogabile sia, nell’eventualità le casse comunali lo permettano, direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti associativi coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento sia indirettamente a titolo di riduzione od esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 24 della Legge n. 164/2015 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Al fine di evitare che l'importo totale delle proposte sia superiore all'importo complessivo delle risorse stanziate in base al precedente comma 1, le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine di priorità):
a. proposte presentate da gruppi di cittadini costituenti associazioni stabili, con preferenza per quelle giuridicamente riconosciute;
b. reddito ISEE del richiedente più basso: i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito ISEE. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
c. ordine di presentazione delle proposte al protocollo.
3. Al fine di evitare il prodursi di danni patrimoniali per il Comune, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il patto di collaborazione, sottoscritto dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all’Amministrazione e comunque risulterà utile alla comunità locale in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla gestione condivisa dei beni pubblici. 
4. Nel Documento Unico di Programmazione verrà indicato l'utilizzo dell'istituto del baratto amministrativo
5. La compensazione a “baratto” non può essere pattuita per i debiti tributari pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dal Comune di Agrigento alla data della stipula del patto di collaborazione. 


Interventi di cura e rigenerazione di edifici


Art. 11 - Individuazione degli edifici
1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell’ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di informatizzazione dell’attività amministrativa.


Art. 12 – Rigenerazione e cura di edifici e spazi pubblici
1. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l’intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale (solo se eventualmente necessarie per illustrare il progetto), stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l’esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l’amministrazione assuma l’esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l’amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico, storico o paesaggistico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 Codice Civile, qualora la rigenerazione dello stesso assolva ad un qualche interesse pubblico.


Formazione

Art. 13 - Finalità della formazione
1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione può essere rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi, compatibilmente con l’attività amministrativo istituzionale, le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata all’operatività richiesta dall’azione civica per cui potrebbe essere richiesta l’acquisizione di competenze quali applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione oppure acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed anche documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno.
5. Al fine di migliorare la cooperazione nella cura dei beni comuni la formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all’acquisizione delle seguenti competenze:
a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.


Art. 14 - Il ruolo delle scuole
1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l’Università per l’organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l’Università possono prevedere che l’impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.


Forme di sostegno

Art. 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo, se previsto nel patto di collaborazione.
2. Gli eventuali strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d’uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Comune può concorrere, qualora ritenga di particolare interesse pubblico la proposta di collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani. Il patto di collaborazione individua l’eventuale ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
4. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.
5. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
b) polizze assicurative.


Art. 16 - Affiancamento nella progettazione
1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.


Art. 17 – Altre forme di riconoscimento per le azioni realizzate
1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell’interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l’installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa rappresenta una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.
4. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni; in tal caso l’uso degli spazi è parificato alle attività istituzionali del Comune.
5. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini nell’attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.
6. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono considerate eseguite con il patrocinio dell’Amministrazione agli effetti delle agevolazioni previste per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, comprese le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei patti di collaborazione.
7. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio di cittadinanza attiva, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.


Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 18 - Comunicazione collaborativa
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo ampliarsi della pratica della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.


Art. 19 – Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti dall’impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l’aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l’interpretazione.
6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant’altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul sito istituzionale, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.


Responsabilità e vigilanza

Art. 20 - Prevenzione dei rischi
1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. Nel caso di cittadini attivi singoli o, comunque, non stabilmente organizzati in formazioni sociali, il Comune può valutare la possibilità di estendere la copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi alle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni proposte.
7. Le modalità di stipula di assicurazione personale e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività di cui al presente Regolamento sono stabilite in dettaglio nel patto di collaborazione. L’Amministrazione comunale è esonerata da qualunque responsabilità per gli infortuni che i cittadini dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.
8. In ogni caso i cittadini attivi singoli o le formazioni sociali rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività qualora non siano coperti dalle polizze assicurative. 

Art. 21 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.


Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall’esecutività della delibera consiliare di approvazione, ad eccezione delle disposizioni inerenti il riconoscimento di riduzioni o esenzioni di tributi comunali, le quali ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo all’approvazione.
2. Il presente regolamento abroga, perché comprende e sostituisce, REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n 86 del 30/10/2007

Art. 23 - Disposizioni transitorie
1.Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Ai fini della concreta applicazione ed operatività del presente Regolamento, è demandata alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei settori e servizi comunali, secondo le rispettive competenze ai sensi di legge e dello statuto comunale.

30/1/19
               
OGGETTO: Proposta per  deliberare la Modifica dell’art 34 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente


La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale per il Movimento 5 Stelle,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

CONSIDERATE le conclusioni della discussione nella seduta del Consiglio comunale del 29/1/19 durante la trattazione del punto riguardante la rateizzazione della TARI riguardanti le facilitazioni di pagamento per i cittadini che si trovano in difficoltà;

CONSIDERATO che l’Art. 20 del REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011 Modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011, n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del 20/03/2012, riguardante la
“Riscossione della tariffa”, recitava al comma 4:
“Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al
pagamento delle rate notificate, su richiesta dell’utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di 8 rate.”

CONSIDERATO che la crisi di liquidità non investe solo le casse comunali ma anche tutti i cittadini destinati a rimpinguarle;
CONSIDERATO  che la rateizzazione può essere un modo per invogliare il cittadino a pagare consentendogli di dare il proprio contributo, poco alla volta, assecondandone le necessità;

CONSIDERATO che una rateizzazione, fatta salva la richiesta e il controllo da parte del Comune del puntuale pagamento, potrebbe diminuire i casi di morosità,

Per tutto quanto sopra ritenuto, rilevato  e considerato


PROPONE di DELIBERARE

La modifica dell’art 34 del Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vigente aggiungendo un comma 4 che reciti:

“4. Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al pagamento delle rate notificate, su richiesta dell’utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di 8 rate.”

Agrigento 30/1/19

                                                                  La Consigliere comunale
                                                                      Ing.Marcella Carlisi


  9/10/18
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Del Comune di Agrigento

 Prot. n.                 del

Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: modifica del titolo, dell’art 1, dell’art 4 ed eliminazione dell’articolo 5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO e annullamento delibera del Consiglio comunale n.209 del 14/12/17

Relazione
Si propone la modifica accessoria per specificare, in modo che non ci siano dubbi o titubanze, che tale regolamento è indicato per decidere riguardo la spesa di ALMENO il 2% delle somme trasferite dell’IRPEF come da Art. 6. della legge regionale LEGGE 28 gennaio 2014, n. 5.
Infatti non è certamente il titolo di tale regolamento che preclude la sua applicazione per la destinazione obbligatoria delle somme del 2% dell’IRPEF. Il legislatore regionale ha voluto invitare alla spesa di ALMENO il 2% per coinvolgere la popolazione nella spesa attuando forme di democrazia partecipata come il “bilancio partecipativo”.
Il legislatore ha specificato nella circolare del 9/3/17 che:


Con la  LEGGE 8 maggio 2018, n. 8. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. All’articolo 6. Recita: “All’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
“1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico. 
1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni: 
a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto; 
b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza; 
c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell’ente

Il bilancio partecipato è una forma di democrazia partecipata. Di fatto le somme del bilancio, il 2% dell’IRPEF obbligato dalla legge regionale, sono somme del bilancio quindi comunque lo si voglia chiamare pure di non utilizzare questo regolamento, approvato dal Consiglio comunale il 16/03/2017, ciò che si realizza è destinare con la partecipazione popolare una posta di bilancio realizzando il bilancio partecipato, che lo si voglia o no.

Le modifiche proposte vanno nell’ottica di inserire nel regolamento il dettato normativo regionale vigente.

L’annullamento della delibera n.209 del 14/12/2017 ripristina l’applicazione del Regolamento comunale che disciplina il bilancio partecipativo in modo da rispondere alle norme cogenti del legislatore regionale succitate.

Agrigento 9/10/18

 

La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  



Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento

 Prot. n.                 del

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 1

Oggetto: Modifica dell’art 1 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La modifica dell’art 1 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO che recita attualmente:

Con il presente regolamento viene disciplinata la sperimentazione del processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di Agrigento.
Tale processo viene definito Bilancio partecipativo.
Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio.
L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
Il Comune di Agrigento, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.”

In modo che il testo citato diventi:

Con il presente regolamento viene disciplinata il processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di Agrigento.
Tale processo viene definito Bilancio partecipativo.
Con tale regolamento si risponde ANCHE all’obbligo che è stato stabilito nelle leggi regionali 28 gennaio 2014, n. 5. e LEGGE 8 maggio 2018, n. 8 relativamente alla spesa una parte delle somme dell’IRPEF trasferite al Comune di Agrigento.
Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio.
L’attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
Il Comune di Agrigento, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

Agrigento 9/10/18

 

La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  



Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento

 Prot. n.                 del

      Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 2


Oggetto: Modifica dell’art 4 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO
La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La modifica dell’art 4 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO che recita attualmente per la Prima fase:
“II procedimento del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - Informazione
La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione. Il Comune di Agrigento
renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una
parte del bilancio di previsione.
L'informazione sarà avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far
affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella
specifica sezione del sito internet del Comune. L'Amministrazione può convocare
un'apposita assemblea pubblica per informare i cittadini sull'argomento.”

A cui si aggiungono: “sulle modalità di applicazione del bilancio partecipato” e “entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno” in modo da modificare in questo modo:

“II procedimento del bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
Prima fase - Informazione
La fase iniziale della partecipazione riguarderà l’informazione. Il Comune di Agrigento
renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una
parte del bilancio di previsione.
L'informazione sulle modalità di applicazione del bilancio partecipato sarà avviata mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune. L'Amministrazione può convocare un'apposita assemblea pubblica per informare i cittadini sull'argomento.”
Agrigento 9/10/18
La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  




Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento

 Prot. n.                 del

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 3

Oggetto: Eliminazione dell’art 5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTI gli art 27 e 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;
Letto l’art 5 del Regolamento in oggetto: Art.5 Revisione del regolamento
“Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.  “
Considerato che il Consiglio comunale può modificare un regolamento attraverso una delibera se ne vede l’opportunità e dunque diventa SOVRABBONDANTE il termine “SPERIMENTALE” e l’articolo 5 che ne chiarisce il significato relativo ad eventuali modifiche del Consiglio comunale


Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La ELIMINAZIONE dell’art 5 del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

Agrigento 9/10/18
La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  


Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento

 Prot. n.                 del

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 4


Oggetto: Modifica del titolo del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
Considerata la allegata relazione sull’argomento;

Considerato che il Consiglio comunale può modificare un regolamento attraverso una delibera se ne vede l’opportunità e dunque diventa SOVRABBONDANTE il termine “SPERIMENTALE”

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La modifica del titolo del REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO togliendo la parola “SPERIMENTALE” in modo che il titolo diventi:
“REGOLAMENTO PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO”

Agrigento 9/10/18
La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  

Alla Presidente del Consiglio Comunale
di Agrigento

 Prot. n.                 del

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 5

Oggetto: Eliminazione della delibera n.209 del 14/12/2017 del consiglio comunale

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO l’art 6 della legge regionale 8/5/18 n.8;
Considerato che con tale legge è diventato indispensabile dotarsi di uno strumento per gestire la destinazione delle somme del 2% dell’IRPEF regionale e tale strumento è già in possesso del Comune di Agrigento ma la delibera n.209 del 14/12/2017 ne rinvia l’applicazione

PROPONE di DELIBERARE


LA Eliminazione della delibera n.209 del 14/12/2017 del consiglio comunale avente come oggetto: “Rinvio applicazione regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo” rendendo il regolamento vigente ed applicabile anche nella sua eventuale forma emendata dallo stesso consiglio comunale.

Agrigento 9/10/18
La Consigliere del Movimento 5 stelle
                                                                                           Ing.Marcella Carlisi  


4/4/18 Oggetto: art 28 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale: modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA bocciata il 23/11/18

Relazione
Si propone la modifica vista la necessità di assicurare l’adeguata manutenzione del manufatto sepolcrale, obbligo che grava in primis sul fondatore concessionario del sepolcro. Al fine di assicurare la continuità dell’osservanza di tale obbligo anche in seguito alla morte del fondatore/concessionario del sepolcro, è opportuno che gli aventi causa del fondatore subentrino nella posizione del concessionario originario mediante il subentro o voltura della concessione amministrativa.

Il ricorso al subentro nella posizione del concessionario, permette di ricondurre a unità il complesso di posizioni giuridiche che già facevano capo al concessionario originario.

Il regolamento del Comune di Agrigento all’art 48 comma 3, recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”

Ciò implica che in caso di un figlio unico che abbia già acquistato una concessione per se non abbia titolo sulla concessione dei genitori, dovendo trasferirli magari nella propria per poter continuare a prendersi cura della loro ultima dimora. Quando il rapporto concessorio cessa e spira (per causa fisiologica o disfunzionale, qui poco importa) si procede d’ufficio all’estumulazione, altrimenti avremmo un’occupazione abusiva e “sine titulo”, ovvero illegittima, di un sepolcro privato.
Oppure se un concessionario decede ed ha più figli hanno titolo alla concessione solo quelli che non ne hanno acquistato nel frattempo o ereditata un’altra e quindi le spese di eventuali manutenzioni sono a carico dei soli concessionari pur ospitando la sepoltura familiari comuni e non perdendo gli altri familiari il diritto alla sepoltura.

Si ricorda che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285  che l’Art. 63. Comma 1. Dice che: “I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'. “, ciò è ricordato anche dal comma 1 dell’ Art. 46 del regolamento comunale di polizia mortuaria: “1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.”



COMUNE di AGRIGENTO

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica dell’art 48 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO il D.P.R. 285/90;
CONSIDERATO che secondo l’articolo in oggetto il titolo di concessione può essere ottenuto solo a condizione di non avere altri titoli di concessione nei cimiteri del Comune di Agrigento e ciò può comportare, a seguito delle infinite situazioni familiari riscontrabili, problemi pratici per l’attribuzione delle responsabilità riguardo la manutenzione dei manufatti funebri con problemi economici per Comune/singoli cittadini e persino problematiche familiari con risvolti emotivi per i nostri concittadini

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE


La modifica dell’art 48 comma 3 del REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA che recita attualmente: “In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata hanno titolo sulla concessione i legittimi successori, escluso ogni altro, come disposto dal D.P.R. 285/90, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento.”

eliminando le parole:

, sempre che non siano titolari di altre concessioni ricadenti nei cimiteri del Comune di Agrigento”


17/2/18 OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale per l’Istituzione del Registro della Bigenitorialità tramite apposito Regolamento comunale
La sottoscritta Carlisi Marcella, in qualità di Consigliera comunale di codesto comune
        PREMESSO CHE
- con il termine poco conosciuto di ‘bigenitorialità’, s’intende il principio etico in base al quale un bambino ha il diritto di conservare un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui essi siano separati o divorziati;
        VISTI
-       l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
-       lo Statuto Comunale;
-        il TUEL;

     VISTI i seguenti  RIFERIMENTI NORMATIVI:

-       Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rigths of the Child) del 20 novembre 1989; Art 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Diritti del Minore) in data 7 dicembre 2000 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf;

-       Art. 337-ter del Codice Civile;

-       Legge 27 maggio 1991, n. 176  http://www.camera.it/_bicamerali/infanzia/leggi/l176.htm

-       Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/sg;jsessionid=ZtwyXMagDE4aok1gFHhXPA__.ntc-as4-guri2b

  In particolare:

- la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza(Convention on the Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, in cui sono enunciati, per la prima volta in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo;

- la Legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale l’Italia ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

- l’art. 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in data 7 dicembre 2000, che recita: “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”;

- l’art. 337-ter del Codice Civile, il quale sancisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.”, sempreché non sussistano impedimenti, ad esempio, di natura giudiziaria, che comportano l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio o non ricorrano motivi per i quali l’interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità;

- la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce il concetto di bigenitorialità quale diritto soggettivo permanente e indisponibile del minore sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio; sia, con l’affido condiviso, successivamente alla conclusione dello stesso -di veder ugualmente coinvolti i genitori in tutti i più significativi momenti della crescita e in tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del minore, quali la salute, l’educazione,
l’istruzione, che devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni;

    CONSIDERATO CHE
- con l’istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità, s’intende dare applicazione ai princìpi di cui alle norme vigenti in materia a livello nazionale e internazionale, che collocano i figli al centro della storia familiare, nonostante le intervenute insanabili conflittualità e le conseguenti inevitabili distanze tra i genitori;
- nella maggior parte dei casi di separazione,l’affido dei figli è condiviso, ma la loro ‘collocazione’ prevalente sancisce anche la loro residenza legale. Questo significa che le istituzioni dialogano unicamente con un genitore per tutto ciò che riguarda i figli, comprese salute e scuola. Con l’istituzione del Registro, s’introduce, invece, uno strumento che permette di annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non ‘collocatario’, consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime informazioni. Insomma, la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati dai genitori. Per l’iscrizione del minore al Registro, è necessario che egli sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità genitoriale;
- hanno detto ‘sì’ al Registro tantissimi Comuni tra cui Parma, Pomezia, Cervia, Carrara, Agrigento, Savona, Siracusa;

Propone di deliberare l’Istituzione del Registro della
Bigenitorialità la cui tenuta sia regolata
Dall’allegato Regolamento.




Allegato
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA’
INDICE
Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità.
Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro
Articolo 4 - Cancellazione dal Registro
Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Articolo 7 -Disposizioni finali
Articolo 1 - Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità.
1. E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro
1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Agrigento. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Agrigento dai genitori anche disgiuntamente.
4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Agrigento da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, un apposito modello con il quale sia possibile richiedere l 'iscrizione al registro.
6. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro
1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.
Articolo 4 - Cancellazione dal Registro
1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.
Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune
Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro
amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
Articolo 7 -Disposizioni finali
Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.


12/2/18 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

       
Oggetto: REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI DI AGRIGENTO.

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
CONSIDERATO che gli art 75, 76 e 77 dello Statuto comunale indicano che istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare sono regolate da apposito regolamento comunale attualmente non esistente;
CONSIDERATO che l’assenza del regolamento in oggetto priva la città di indicazioni specifiche per la partecipazione popolare alla vita amministrativa;

Tutto quanto visto  e considerato

PROPONE di DELIBERARE

 

l'approvazione dell’allegato regolamento che disciplina la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa attraverso gli strumenti dell’istanza, petizione e proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

12/2/18

La Consigliere Comunale
Ing.  Marcella Carlisi



COMUNE di AGRIGENTO

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE PER LA DISCIPLINA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI DI AGRIGENTO

INDICE
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Modalità di presentazione
Art. 4 Istanze
Art. 5 Petizioni
Art. 6 Proposte di deliberazione
Art 7 Entrata in vigore 
Allegati
Allegato A per la presentazione di un’istanza
Allegato B per la presentazione di una petizione
Allegato C per la presentazione di una proposta di deliberazione
Allegato D per la fase di verifica requisiti di una Proposta di deliberazione
Art. 1 – Disposizioni generali
1. In attuazione del disposto di cui agli artt. 75, 76 e 77 dello Statuto comunale, i cittadini singoli ed associati, per una migliore tutela delle situazioni soggettive e degli interessi collettivi, possono presentare agli Organi comunali, istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l’azione amministrativa del Comune.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) istanza: una domanda rivolta al Sindaco per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo, come da art. 75 dello Statuto comunale.
b) petizione: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini tendente ad ottenere un provvedimento di interesse generale, come da art. 76 dello Statuto comunale.
c) proposta di iniziativa popolare: una richiesta fatta da una pluralità di cittadini tendente ad ottenere un provvedimento per risolvere uno o più problemi di carattere generale, indicandone i criteri di attuazione ovvero proposte di deliberazione, come da art. 77 dello Statuto comunale.
d) presentatori: proponenti dell’istanza, petizione o proposta di deliberazione che devono sottoscriverla con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3 – Modalità operative
1.    Non saranno prese in considerazione istanze, petizioni e proposte a contenuto generico, prive di motivazione o ripetitive di altre già presentate, per le quali l’Amministrazione si sia già espressa. Sarà dunque inviata comunicazione ai presentatori entro 30 giorni dal ricevimento con l’indicazione di “non considerazione” per uno dei motivi sopra indicati.
2.    Le istanze, le petizioni e le proposte possono essere presentate e sottoscritte dai cittadini.
Per cittadini, si intendono tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Agrigento e i cittadini dell’unione europea ed extracomunitari residenti nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da almeno tre anni, come da art. 71 dello Statuto comunale.
3.    Istanze, petizioni e proposte di deliberazione, devono essere raccolte su fogli numerati progressivamente, ciascuno riportante il testo della istanza, della petizione o l’oggetto della proposta di deliberazione.
4.    Ogni firma deve essere accompagnata dall’individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dall’annotazione del documento d’identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione relativamente ai requisiti soggettivi richiesti.
5.    Le firme dei Presentatori a sostegno delle iniziative popolari possono venire autenticate anche da dipendenti comunali appositamente incaricati dal Sindaco, che ne rende noti i nomi al pubblico.
6.    Le istanze al Sindaco, le petizioni e le proposte al Consiglio comunale sono inviate a mezzo consegna a mano, posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R e contengono in modo chiaro ed intellegibile i recapiti per contatti per eventuali chiarimenti e integrazioni e per la risposta finale attraverso l’indicazione degli indirizzi di posta elettronica o l’indirizzo fisico. L’Ufficio Protocollo rilascia al consegnatario, in caso di consegna a mano, copia dell’istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
7.    Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dalla Segreteria del Sindaco o della Presidenza del Consiglio agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la regolarizzazione non è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il procedimento decade.
8.    Il trattamento dei dati personali dei firmatari da parte degli organi comunali è finalizzato unicamente all’esame della istanza, petizione e proposte. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
9.    La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è gratuita, fatto salvo l’eventuale pagamento di imposte o altri importi dovuti per legge.
10. La Segreteria della Presidenza del Consiglio provvede alla raccolta delle petizioni e delle proposte pervenute, mediante l’inserzione in apposito registro con gli estremi delle stesse, l’iter di esame e gli eventuali provvedimenti adottati.

Art. 4 – Istanze

1.    I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi che intendono rivolgere un’istanza devono presentarla in carta libera al sindaco.
Le istanze sono sottoscritte e indicano con chiarezza la persona o le persone cui devono essere date le risposte e il recapito cui devono pervenire.
Il documento può essere sottoscritto dal legale rappresentante delle organizzazioni di cui sopra o da un numero di singoli cittadini non inferiore a 50.
2.    In caso di presentazione di istanza tramite firme, uno o due cittadini presentatori, primi firmatari tra i sottoscrittori, attraverso una dichiarazione, si assumono la responsabilità dell’autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che il testo completo della istanza è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
3.    L’istanza deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi della stessa.
4.    Il sindaco ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato risponde per iscritto agli interessati utilizzando gli indirizzi dei presentatori indicati entro 30 giorni dalla data di presentazione, o comunica l’eventuale inammissibilità dell’istanza secondo art 3 comma 1.
5.    Per particolari esigenze dell’Amministrazione comunale i termini di risposta possono essere prorogati motivatamente e per iscritto, comunque non oltre i sessanta giorni.
6.    Un modello per la presentazione delle istanze è allegato a questo regolamento comunale come Allegato A.

Art. 5 – Petizioni

1.    Almeno trecento cittadini possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale attraverso una petizione per richiedere, motivando, l’assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l’adozione o la revoca di provvedimenti, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant’altro abbia comunque caratteristica di rilevanza comunale.
2.    Almeno 3 presentatori devono sottoscrivere la proposta in modo autenticato.
3.    All’atto della presentazione la petizione e le firme raccolte devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta in modo autenticato dai presentatori, con la quale essi assumono la responsabilità dell’autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che il testo completo della petizione sia rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori. Eventuali carenze documentali sono controllate dalla Presidenza del Consiglio comunale secondo l’art. 3 comma 7 del presente regolamento.
4.    Le petizioni devono recare le sottoscrizioni necessarie, non autenticate, su fogli numerati ciascuno riportante il testo della petizione. Un modello per la presentazione delle petizioni è allegato a questo regolamento come Allegato B.
5.    La petizione, indirizzata alla Presidenza del Consiglio, viene esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo che decide riguardo l’eventuale inammissibilità dell’istanza secondo art 3 comma 1.
Qualora la Conferenza dei Capigruppo non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell’esame deve essere espressamente motivata ed inviata agli indirizzi forniti dai rappresentanti dei sottoscrittori, altrimenti si predispone l’invio in Consiglio comunale per la trattazione e il voto. La Conferenza può anche decidere di ascoltare i promotori per ulteriori informazioni utili alla deliberazione.
6.    Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi, l’indicazione della presenza all’Ordine del Giorno della seduta deve essere comunicato ai sottoscrittori.
7.    In caso d’inosservanza del predetto termine, ciascun Consigliere può chiedere al presidente del Consiglio comunale l’inserimento della petizione nell’ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
8.    Il Consiglio comunale, nell’ambito dei propri lavori, delibererà in merito agli argomenti contenuti nella petizione concordandone o discordandone, con una approvazione o una bocciatura, riguardo le indicazioni e l’indirizzo.
9.    L’esito di tale deliberazione, verrà comunicato in forma scritta ai presentatori della petizione.
10. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.
Art 6 Proposte di deliberazione
1.    Il diritto di iniziativa può esercitarsi sia per la proposizione di regolamenti comunali che di altri provvedimenti amministrativi, purché di competenza del Consiglio comunale, con esclusione delle materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;
b) atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;
c) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
d) provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
2.    Seicento cittadini possono rivolgersi in modo associato al Consiglio comunale attraverso una proposta.
3.    Almeno quattro presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata come da modello dell’allegato D.
4.    La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità:
a. forma scritta;
b. un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale;
c. una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi;
d. una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo.
Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in articoli.
5.    La Presidenza del Consiglio comunale trasmette la proposta al Segretario comunale che, unitamente ai Responsabili dei Servizi interessati, provvederà ad una prima istruttoria diretta a verificare l’ammissibilità’ delle proposte presentate ai sensi delle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia, con apposizione dei relativi pareri tecnico e finanziario entro 30 giorni. In tale sede gli Uffici e Servizi comunali competenti possono fornire gli elementi e le informazioni utili alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l’accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune. 
Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura di controllo prevista.
6.    Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione,  entro i quattro mesi successivi, raccolgono le firme necessarie per la presentazione della proposta.
7.    Gli stessi si assumono la responsabilità, attraverso una dichiarazione, dell’autenticità delle altre firme raccolte e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
8.    Le proposte devono recare le sottoscrizioni necessarie, raccolte mediante sottoscrizione cartacea non autenticata su fogli ciascuno riportante il testo della petizione. Un modello per la presentazione delle proposte è allegato a questo regolamento come Allegato C.
Eventuali carenze documentali sono controllate e comunicate dalla Presidenza del Consiglio comunale secondo l’art 3 comma 7 del presente regolamento.
9.    A seguito del controllo formale degli Uffici entro 10 (dieci) giorni, viene valutata dalla Conferenza dei capigruppo la ricevibilità o meno delle richieste da parte del Consiglio comunale.
Le proposte presentate sono trasmesse dalla Presidenza alle commissioni consiliari competenti, che con sintetica relazione ne riferiscono al Consiglio. In vista di tale compito la commissione può interpellare e convocare i  presentatori, Il Consiglio nella prima seduta utile dalla presentazione della petizione, con votazione palese ne delibera la presa in considerazione e l’inoltro alla giunta per la predisposizione degli eventuali provvedimenti.
Le determinazioni del consiglio sono comunicate dalla Presidenza del Consiglio ai presentatori.
10. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.
Art. 7 – Entrata in vigore
1.    Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell’avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito web istituzionale.




Allegato A per la presentazione di un’istanza
Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
Oggetto: Presentazione all’Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell’art. 75 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori per conto di numero _____ (1) Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2), (o in alternativa(3) il legale rappresentante dell’associazione/comitato) 
PRESENTANO
la seguente istanza all’Amministrazione Comunale:
(esposizione scritta della situazione di fatto e la formulazione della richiesta di intervento dell’amministrazione o di informazione riguardo le ragioni dell’adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti due firmatari, Presentatori della presente istanza, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa visione del testo della istanza.  
Previa identificazione di:                             (4) a mezzo di:  _____________________ (5)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (4) a mezzo di:  _____________________ (5)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome ……………………………………………………………………
nato/a a…………………………………il……………… e residente ad Agrigento in via ……………………………………n……………..
tel…………………………….  cellulare ……………………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………………………………………………
nato/a a…………………………………il……………… e residente ad Agrigento in via ……………………………………n……………..
tel…………………………….  cellulare ……………………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Note  (1) almeno 50 (2) Art 71 dello Statuto comunale    (3) Cancellare l’alternativa non pertinente  (4) nome e cognome  
(5) tipo di documento e numero      


Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
Oggetto: Presentazione all’Amministrazione Comunale di una istanza ai sensi dell’art. 75 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare
I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono istanza al Sindaco per ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Estremi documento identità
Firma
1






2






3






4






5






6






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foglio N°____
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno comunicati a terzi.                 


Allegato B per la presentazione di una Petizione
Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento

Oggetto: Presentazione di una petizione ai sensi dell’art. 76 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori per conto di numero _____ (1) Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2),
PRESENTANO la seguente petizione al Consiglio comunale:
(esposizione scritta della situazione di fatto e la formulazione della richiesta di ottenere un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti tre firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa visione del testo della istanza.  
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome ……………………………………………………………………  nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………………………………………………  nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Note
(1)    almeno 300 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome  (4) tipo di documento e numero 




                Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto: Presentazione di una petizione ai sensi dell’art. 76 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono la seguente Petizione al Consiglio comunale  __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Estremi documento identità
Firma
1






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foglio N°____
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno comunicati a terzi.                 


Allegato C per la presentazione di una Proposta di deliberazione
Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto: Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori per conto di numero _____ (1) Sottoscrittori, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Agrigento(2),
PRESENTANO la seguente proposta di delibera al Consiglio comunale:
(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti quattro firmatari, Presentatori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme depositate sono autentiche e sono state apposte, previa visione del Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Per ogni eventuale comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e a rendere i chiarimenti da essa eventualmente richiesti:
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Note
(1)    almeno 600 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome  (4) tipo di documento e numero

Allegato D per la fase di verifica requisiti della presentazione di una Proposta di deliberazione
Alla Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto: Presentazione di una proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare.
I sottoscritti Presentatori, intendono presentare la seguente proposta di delibera al Consiglio comunale:
(esposizione scritta contenente una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi e una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti quattro firmatari, Presentatori della proposta, dopo l’accettazione da parte degli uffici intendono raccogliere le sottoscrizioni necessarie per la presentazione in Consiglio comunale
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Previa identificazione di:                             (3) a mezzo di:  _____________________ (4)    ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza. Firma ___________ Data, lì_____________ Il Funzionario incaricato
Si forniscono i dati e i recapiti dei sottoscrittori per le necessarie comunicazioni:
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a…………………………………il………………
e residente ad Agrigento in via ……………………………………n…………….. tel…………………… cellulare …………………………
e- mail ……………………………………….. PEC …………………………………………….
Note
(1)    almeno 600 (2) Art 71 dello Statuto comunale (3) nome e cognome  (4) tipo di documento e numeri


Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Agrigento
Oggetto: Presentazione di una Proposta di Deliberazione ai sensi dell’art. 77 dello Statuto Comunale e del Regolamento della Partecipazione Popolare
I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione, preso atto del testo completo, rivolgono la seguente Proposta di deliberazione al Consiglio comunale  __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Estremi documento identità
Firma
1






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foglio N°____
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione. Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Comunale sulla partecipazione. I dati stessi non verranno comunicati a terzi.                                                 



7/8/17 Oggetto: Modifica al Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 19 del 27/03/2015 riguardante pollai domestici. Inserimento comma 3 bis all’articolo 23. 
BOCCIATO 1/2/18 

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;
VISTO T.U.LL.SS. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie)  n. 1265 del 27 luglio 1934 e il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158;
VISTO il decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267 di “Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”;

ConsideratO che una singola gallina ovaiola è in grado di smaltire fin a 150 Kg di umido in un anno, che 300 è il numero di uova che possono essere prodotte nell'intera stagione per l'autoconsumo familiare dalle 2 galline ovaiole e 3 kg è la quantità media risparmiata di materiale, plastica e cartone, in un anno per imballare le uova non acquistate da una famiglia che alleva 2 galline ovaiole e la disponibilità di fertilizzante naturale (pollina), derivante dalla presenza delle due galline, che può essere utile a chi ha l'orto o il giardino;

CONSIDERATA la probabile esistenza di allevamenti di galline per autoconsumo presenti sul territorio e magari non registrati all’ASP che verrebbero registrati nell’anagrafe avicola per usufruire degli sconti dell’articolo proposto a garanzia della salute pubblica;

VISTI i progetti di successo avviati da altri Comuni italiani che hanno addirittura affidato in comodato d’uso galline e pollaio ottenendo la riduzione attesa nella produzione dei rifiuti;

CONSIDERATA la difficoltà di trovare aziende di compostaggio per smaltire l’umido raccolto dai cittadini con la raccolta differenziata;

Ritenuto che le alte tariffe delle utenze non domestiche mettono in difficoltà per il pagamento gli utenti;

CONSIDERATO che il comma proposto si propone di ridurre i rifiuti ed incrementare il riciclo e la raccolta differenziata in modo naturale ed ecologico;

CONSIDERATO il valore educativo della presenza degli animali, specialmente per i bambini;

CONSIDERATO che utenze potenzialmente maggiormente interessate sono quelle delle zone periferiche che saranno raggiunte con difficoltà dalla raccolta porta a porta;

Tutto quanto considerato

PROPONE di DELIBERARE

Introducendo nel Regolamento in oggetto all’articolo 23 “Riduzioni per le utenze domestiche” un comma 3 bis così composto:

“Alle utenze domestiche che dichiareranno un pollaio domestico per l’allevamento di galline per autoconsumo sarà applicata una riduzione del 15% per 2 galline e del 30% per almeno 4 galline. Gli utenti, oltre ad una dichiarazione annuale relativa alla esistenza dell’allevamento, dovranno fornire la ‘Registrazione per le aziende di allevamento presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali’ come da Art. 14 comma 1 D.Lgs 158/2006. Gli utenti potranno essere soggetti a controllo riguardo l’effettiva esistenza del pollaio domestico”


17/7/2017 Oggetto: Modifica al Regolamento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con deliberazione consiliare n.115 del 29.05.2014 e modificato con deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio comunale, n. 19 del 27/03/2015.

La sottoscritta Consigliera Marcella Carlisi,

VISTO l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il TUEL;

Considerata la legge 166/2016 che all’art 3 “Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta' sociale” recita: “1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. 2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. 3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo aerobico. 4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari. 5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.”

VISTO l’Art. 17 “Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti” LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.” (GU n.202 del 30-8-2016 )

All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».;

Considerato che ai fini della legge 166/2016 si definiscono all’art 2 comma 1 a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attivita' connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

Considerato che ai fini della legge 166/2016 si definiscono all’art 2 comma 1 b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Ritenuto che le alte tariffe delle utenze non domestiche mettono in difficoltà per il pagamento gli utenti;

CONSIDERATO che  lintervento è finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari che non finiranno più in discarica o nell’umido;

Tutto quanto considerato

PROPONE di DELIBERARE

Introducendo nel Regolamento in oggetto un articolo 25 bis così composto:

Articolo 25 bis – “Riduzioni tariffarie per la cessione di eccedenze alimentari”

“1) Ai sensi dell’art.17 della Legge n°166 del 19/08/2016, domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono eccedenze alimentari ai «soggetti donatari» così come definiti dalla legge 166/2016 art 2 comma 1 lett.b), il Comune applica una riduzione stabilita nella misura massima del 20% delle parte variabile della tariffa della Tari.
 
2) Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all’art.2 comma 1, lett.c) della stessa legge ovvero “i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attivita' promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;” che dovranno essere destinate in via prioritaria all’utilizzo umano, in particolare a favore di persone indigenti, ed in secondo luogo, se non idonee per l’uomo, al sostegno vitale degli animali; 
3) Per  «soggetti donatari» si intendono secondo  all’art.2 comma 1, lett.b) della stessa legge ovvero: gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
4) La riduzione di cui al comma 1) è applicabile solamente per cessioni pari ad almeno cento Kg/anno ed è così determinata : a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi si applica una riduzione del 10%; b) per le attività che cedono un quantitativo tra cinquecento chilogrammi e mille chilogrammi si applica una riduzione del 15%; c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi si applica una riduzione del 20%; 
5) Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione da parte del contribuente/operatore del settore alimentare, di istanza su apposito modulo predisposto dal Comune da produrre entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Tale istanza deve contenere : - i riferimenti degli enti pubblici e/o privati di cui al comma 3) a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari; -i quantitativi di prodotti alimentari ceduti nell’anno precedente, suddivisi per ciascun ente con l’indicazione della tipologia di prodotto  - copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate;  
6) La riduzione di cui al comma 1) viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le cessioni sono state effettuate; 
7) L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite della previsione dell’apposito stanziamento di spesa iscritto nel bilancio dell’esercizio cui si riferisce il tributo.
In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte; 
 8) Il Comune verifica, anche a campione, interpellando gli enti senza scopo di lucro indicati nell’elenco di cui al comma 5), l’autenticità di quanto comunicato dai contribuenti che hanno usufruito della riduzione tariffaria di cui al presente articolo.”


14/2/17  Oggetto: art 56. Adunanza aperta sul tema “Depurazione”

I sottoscritti  Consiglieri di codesto Comune,
in considerazione dei ritardi e delle incertezze ormai palesemente conclamate in ordine alla soluzione del problema della depurazione dei reflui fognari ed in particolare della realizzazione del depuratore di Villaggio Mosè

chiedono un’adunanza aperta

alla partecipazione dei tecnici comunali, dell’amministrazione attiva, della deputazione regionale e di tutti i soggetti istituzionalmente competenti e responsabili in materia di servizio idrico integrato per conoscere lo stato dell’arte e le soluzioni individuate riguardo il futuro della depurazione dei reflui fognari della città di Agrigento con particolare riferimento a tempi, modi e attori riguardo la realizzazione del depuratore di Villaggio Mosè.


11/1/17 C.C. n. 52 del 20/04/2017 
Oggetto: Ingresso in città di Bus turistici, proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art 27 Regolamento comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale)

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di codesto Comune per il Movimento 5 Stelle,
·       vista la Determinazione consiliare n 184 del 23 settembre 2014 regolamento per l’applicazione della tassa di stazionamento dei bus turistici;
·       Considerato che dal regolamento per l’applicazione della tassa di stazionamento dei bus turistici è previsto all’art 6 che “eventuali modifiche e/o integrazioni di gestione del Check point sono introdotte con Determinazioni dirigenziale a firma del Dirigente del Suap” ovvero della Gestione della postazione “Check point”;
·       considerata la DD 2002 del 3/10/2016 sul tema check point bus turistici;         
·
chiede al Consiglio comunale di discutere su

Ingresso in città di Bus turistici: situazione attuale, regolamentazione e sua interpretazione, guadagni comunali, organizzazione futura. 

Oggetto: Assistenza al randangismo, proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art 27 Regolamento comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale)

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliera di codesto Comune per il Movimento 5 Stelle,
·       considerate le ingenti spese affrontate dal Comune per affrontare il randagismo come ospitalità, cure, trasporto, cattura, microchippatura e sterilizzazione;
·       considerato che finora ci si è servito per l’ospitalità e la cura di servizi di privati;
·       considerata la richiesta di aiuto proveniente da molti quartieri su mute di cani aggressivi;
chiede al Consiglio comunale di discutere su
Assistenza al randangismo: situazione attuale, costi e soluzioni, indirizzi del Consiglio,  parco canile.

C.C. n. 98 del 20/06/2017 Modifica art. 70 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Non approvazione http://www.comuneweb.it/egov/Agrigento/ammTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti_organi_indirizzo_politico/dettaglio/allegato.171998.2017.0.pdf


23/11/2015  CC. N. 32 del 16/03/2017.
Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO SPERIMENTALE PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO”

21/12/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO sui Buoni Lavoro (Voucher)”

16/12/2015 Con la prima Commissione: Regolamento per il noleggio di natante con conducente



16/11/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 Dicembre 2004 n.17 e per la redazione del Piano nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”


16/11/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di “REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO”

16/11/2015 Diritto di iniziativa art.28 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale" - Bozza di Regolamento per l’utilizzo dei cellulari aziendali.

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